Sintesi dei risultati LAsi

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

scolastica di base nei centri della Confederazione, nei centri speciali e nei centri cantonali. Reputa indispensabile chiarire le competenze volte a garantire l’istruzione scolastica di base come prevista nell’articolo 80. Occorre inoltre istituire una regola esplicita per quanto riguarda l’assunzione dei costi per l’istruzione scolastica di base nei centri della Confederazione. In tutti i centri della Confederazione bisogna garantire che l’istruzione scolastica di base per ogni minore in età scolastica possa iniziare senza indugio dopo l’arrivo in uno dei centri. In tal senso si sono pure espressi il PES e alcune altre cerchie interessate (CSP, KID, FEPS e Unia).

Il PLR argomenta che una nuova versione dell’articolo 80 è superflua e ritiene che il diritto vigente sia sufficiente.

2.1.6. Centri della Confederazione (art. 24, 24a e 24e AP-LAsi) Centri della Confederazione (art. 24 AP-LAsi)

In linea di massima la proposta secondo cui la Confederazione allestisce centri per alloggiarvi i richiedenti l’asilo nella procedura celere e in quella di Dublino (art. 24 AP-LAsi) è condivisa da tutti i Cantoni, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS, dall’UCS, dal PBD, dal PPD, dal PEV, dal PES, dal PSS e da una chiara maggioranza degli altri interpellati nonché dalle istituzioni di soccorso, dalle ONG, dalle organizzazioni religiose e dall’ACNUR. Anche il PLR sostiene la creazione dei centri della Confederazione.

Si sono invece espressi sfavorevolmente l’UDC, la SOSF e l’Unia.

Alcuni partecipanti alla consultazione (p. es. BE, BL, BS, GR, SH, SZ, ZH, ACS, USAM) chiedono che nella LAsi si rinunci alla distinzione tra centri di procedura, di attesa e di partenza per sostituirla invece con il concetto generale di «centri della Confederazione» (cfr. art. 24 AP-LAsi nell’avamprogetto). Ciò consentirebbe di utilizzare i centri della Confederazione con maggiore flessibilità. Anche il PES respinge l’introduzione di diverse forme di centri poiché la disparità di trattamento dei richiedenti l’asilo connessa a tale distinzione difficilmente si giustifica. Alcuni Cantoni (p. es. BL, GR, SH, ZH) respingono il disciplinamento secondo il quale i richiedenti l’asilo cui si applica la procedura Dublino possono venir attribuiti ai Cantoni anche prima della scadenza dei 140 giorni della durata massima del soggiorno nei centri della Confederazione (art. 24 cpv. 7 AP-LAsi nell’avamprogetto). Si chiede che le persone cui si applica la procedura Dublino non vengano più assegnate ai Cantoni. Spetta alla Confederazione e non unicamente ai Cantoni provvedere affinché vi siano sufficienti riserve di posti disponibili nei centri della Confederazione. Inoltre sono formulate proposte concrete per quanto concerne l’assetto da dare all’alloggio nei centri della Confederazione (p. es. spazio sufficiente per famiglie e coppie, possibilità di appartarsi, sufficienti attività di svago, esigenze delle persone particolarmente vulnerabili; p. es. PES, CSP, ACES, OSAR, CRS, ACNUR).

Centri cantonali (art. 24e AP-LAsi)

La proposta secondo cui i richiedenti l’asilo rientranti nella competenza federale (procedura celere o procedura Dublino) possono eccezionalmente essere alloggiati in centri gestiti dai Cantoni (art. 24e AP-LAsi) è condivisa da un’ampia maggioranza di Cantoni, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS, dall’UCS, dal PBD, dal PPD, dal PEV, dal PES e dal PSS. Lo stesso dicasi per una chiara maggioranza degli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose e l’ACNUR, nella misura in cui si sono espressi in merito a tale proposta.

I Cantoni BL, BS e ZH respingono questa forma mista che prevede centri della Confederazione e centri cantonali. Tale soluzione contraddice una chiara ripartizione dei compiti. La Confederazione è tenuta ad accollarsi tutti i costi dei centri federali, anche se vengono gestiti dai Cantoni.

Il Cantone LU, sostanzialmente favorevole, fa notare che occorre approfondire maggiormente il tema dell’indennizzo dei Cantoni d’ubicazione. Inoltre sussiste il rischio di una disparità di trattamento tra richiedenti l’asilo collocati nei centri della Confederazione e quelli che invece sono assegnati ai centri cantonali. L’ACS e l’UCS chiedono che i Comuni d’ubicazione interessati siano informati e coinvolti tempestivamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Inoltre occorre versare un indennizzo adeguato ai Comuni d’ubicazione per i costi suppletivi.

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