Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 19 pagine
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così come proposto dall’UCS (cfr. sopra). Tale soluzione permette di garantire che i costi possano essere assunti soltanto laddove vi siano anche delle entrate.
Secondo il CdC vi sono fattori economici e organizzativi che si oppongono all’introduzione della nuova procedura. Si dovrebbe far fronte a costi ingenti e a un inutile dispendio di energia con un’alta probabilità di incorrere in numerosi errori per mancanza di esperienza pratica sufficiente. Tale compito dovrebbe essere assunto dai Cantoni i quali dispongono già dell’infrastruttura necessaria. Il CdC sottolinea inoltre che a breve i Paesi vicini non riconosceranno più questo tipo di CID.
4. Rassegna delle singole modifiche contenute nell’avamprogetto
4.1 Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
4.1.1 Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio
AR si chiede se la disposizione sia corretta sotto il profilo sistematico. AR ritiene infatti che debbano essere fissate innanzitutto le competenze, in seguito la procedura e infine i requisiti applicabili ai Comuni.
Secondo BS l’introduzione della nuova procedura è adeguata, giacché con la revisione della LDI è stato deciso di continuare ad ammettere CID non biometriche. La decisione della Confederazione di porre dei requisiti minimi per l’hardware e il software è comprensibile e ineccepibile.
FR valuta positivamente il fatto che per l’infrastruttura necessaria nei Comuni vengano fissati requisiti corrispondenti agli standard attuali. Giudica inoltre relativamente esigui i costi da sostenere da parte dei Comuni.
VD considera i requisiti minimi realistici e indispensabili al fine di garantire una corretta applicazione della nuova procedura.
Per quanto concerne il capoverso 3, l’UCS e l’ASSA affermano che, come giustamente sottolineato nel rapporto esplicativo, la responsabilità per i dati trattati dai Comuni non può incombere né alla Confederazione né ai Cantoni. Per tale motivo il capoverso 3 dovrebbe
Revisione concernente le ordinanze sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva