Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 19 pagine

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essere riformulato come segue: «Il Comune di domicilio è responsabile del trattamento dei dati. La cancellazione è retta dalle prescrizioni cantonali o comunali.»

4.1.2 Art. 14d Richieste

BS ritiene adeguato attribuire ai Comuni la facoltà di decidere con quale metodo integrare le fotografie nel sistema (scansionate o scattate in loco). Per quanto riguarda la protezione dei dati, è inoltre opportuno che, trascorso un certo periodo di tempo, i dati ottenuti tramite il NAVIG-Client vengano cancellati e che restino accessibili soltanto nell’applicazione ISA.

GE non ritiene opportuno attribuire ai Comuni la facoltà di decidere se le fotografie devono essere scattate in loco o portate dalle persone richiedenti. La decisione dovrebbe spettare al Cantone al fine di garantire una regolamentazione intercantonale uniforme.

SG evidenzia la mancanza di un disciplinamento concernente l’obbligo di indicare l’altezza della persona richiedente.

ACS, UCS e ASSA propongono per il capoverso 3 la seguente formulazione: «Il Comune di domicilio compila la richiesta elettronica in modo completo e corretto sulla base delle indicazioni dei registri degli abitanti. Integra la richiesta con l’indicazione dell’altezza (in cm) e con una fotografia della persona richiedente.» La proposta si basa sulla seguente considerazione: non tutti i dati provenienti dai registri degli abitanti hanno un collegamento al registro dello stato civile Infostar. Le tre organizzazioni affermano di essere favorevoli alla possibilità di acquisire i dati con la norma eCH-0014.

L’AVCHP evidenzia che gli uffici dei controlli degli abitanti non hanno alcun accesso al registro dello stato civile Infostar e che occorre pertanto garantire loro tale accesso il prima possibile. Inoltre i Comuni dovrebbero avere la possibilità di accedere ai dati della richiesta nell’applicazione web di ISA per 60 giorni al fine di controllare la fatturazione. Inoltre sarebbe opportuno eliminare l’obbligo di allegare alla richiesta una copia dell’atto d’origine e del libretto di famiglia.

4.1.3 Art. 14e Controllo, richiesta e rilascio

AG e BL propongono di inserire una disposizione nel capoverso 2 che precisi che le richieste da inviare ai Comuni per la rielaborazione vengano spedite in forma elettronica.

Revisione concernente le ordinanze sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva