Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 19 pagine
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«disabile» fornita dal diritto svizzero (art. 2 cpv. 1 LDis), l’utilizzo della definizione «grave infermità fisica o psichica» non appare adeguata. Tale definizione risulta poco chiara ed è troppo legata all’idea superata che pone la disabilità della persona in primo piano trascurando invece le barriere esistenti nella nostra società, quali ad esempio la scarsa accessibilità degli edifici. Per tale motivo Egalité handicap chiede che l’articolo 12 capoverso 4 LDI venga riformulato come segue:
«L’autorità di rilascio competente esonera dall’obbligo di presentarsi personalmente le persone richiedenti affette da una disabilità fisica, mentale o psichica, che a causa di tale disabilità o della scarsa accessibilità degli edifici pubblici non possono presentarsi personalmente, se può stabilire inequivocabilmente l’identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo. Nei casi di mancata accessibilità dei suddetti edifici, è possibile presentarsi personalmente presso l’ufficio cantonale dei passaporti.»
Imagingswiss e swico approvano in linea di principio la semplificazione delle procedure esistenti, giudicando tuttavia inappropriato e inefficiente e per niente orientato alla clientela delegare ai Comuni il compito di effettuare le fotografie dei documenti d’identità. A tale proposito, forniscono un elenco dei presupposti tecnici e specialistici (p. es. per quanto concerne la registrazione dei dati dell’immagine e l’elaborazione dell’immagine) e ne evidenziano le ripercussioni finanziarie per i Comuni. Il cittadino ha inoltre tutto l’interesse a scegliere personalmente un negozio specializzato quando ha bisogno di una foto per il documento d’identità. Dal punto di vista giuridico, l’articolo 5 capoverso 2 lettera d LDI si oppone a che i Comuni scattino le fotografie in modo autonomo. In base a tale disposizione il Consiglio federale decide in merito alle modalità di ricezione delle richieste da parte dei Comuni. Ciò implica chiaramente che non debbano essere i Comuni stessi a realizzare le fotografie. Per tale motivo, occorre mantenere la norma di cui all’attuale articolo 14c ODI che prevede che la persona richiedente debba portare con sé una fotografia. A favore di tale regolamentazione vi sono inoltre riflessioni di tipo politico. Delegare alle autorità il compito di scattare le fotografie per i documenti d’identità significa intervenire nell’economia di libero mercato, mettendo a rischio l’intero settore della fotografia in cui lavorano migliaia di addetti. Imagingswiss e swico ritengono pertanto che non debba essere concessa la possibilità ai Comuni di effettuare le fotografie in modo autonomo.
Il SAB sottolinea l’importanza nei Cantoni rurali e montani di poter richiedere una CID senza dover percorrere lunghe distanze ed esprime dunque il suo appoggio alla nuova proce-
Revisione concernente le ordinanze sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva