Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
Cpv. 2 (nuovo)
I Verdi propongono un nuovo capoverso 2:
Lo Stato richiedente può interporre ricorso contro la decisione della non entrata nel meri-
to.
Art. 14
Fiduciari Suisse respinge la limitazione dell’informazione agli elementi essenziali della domanda. Per poter interporre ricorso, si dovrebbe essere informati.
Art. 14a
Per l’UBCS la disposizione esula dal diritto abituale di informazione; vengono formulati obblighi che sono legati a svariati problemi e rischi per i detentori delle informazioni. Le banche cantonali perorano che siano previsti diritti all’informazione invece di obblighi a fornire informazioni per i detentori delle stesse anche nel caso di assistenza amministrativa per domande raggruppate.
Per TI la norma è contraria ai principi della legalità e della proporzionalità sanciti nell’articolo 5 della Costituzione federale, poiché non è concesso il diritto di ricorso.
Cpv. 2
L’ASB, l’ABPS e l’UBCS chiedono che venga stralciato il secondo periodo. L’informazione del detentore delle informazioni da parte dell’AFC nel caso in cui la persona legittimata a ricorrere abbia sede o domicilio all’estero, non ha senso, poiché secondo l’articolo 10 capoverso 2 il detentore delle informazioni è già stato informato della domanda ed è proprio il detentore delle informazioni a dover identificare le persone interessate secondo il capoverso 1.
Cpv. 3
L’ASB e l’UBCS sostengono che l’obbligo del detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all’estero e nel contempo di designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera non è conforme all’articolo 20l dell’ordinanza concernente la CDI-USA, in cui è previsto che al detentore delle informazioni venga richiesto solo dall’AFC di invitare le persone interessate alle domande raggruppate di designare in Svizzera un mandatario autorizzato. Per analogia, anche l’articolo 80n capoverso 1 AIMP prevede un diritto d’informazione solo per i detentori di documenti.
Seguendo questa linea, che ha dato buoni frutti, ai detentori delle informazioni dovrebbe essere attribuito un diritto d’informazione anche per l’assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate, ma non dovrebbe essere imposto un obbligo d’informazione. Questo spetterebbe all’AFC. Un obbligo d’informazione esporrebbe il detentore delle informazioni al rischio di violare il segreto dei clienti bancari.
Pertanto, l’ASB propone la seguente formulazione:
3
Al detentore delle informazioni viene richiesto di informare della domanda le persone
legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera e nel contempo di invitare tali per-
sone a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
Cpv. 4