Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale

1. Situazione iniziale

Il 1° febbraio 2013 è entrata in vigore la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5)1. Il rapido svolgimento dei lavori in seno al Forum globale e gli sviluppi a livello internazionale richiedono già una revisione. Nel loro comunicato relativo al vertice del 5–6 settembre 2013, i capi di Stato e di Governo e i ministri delle finanze del G20 hanno esortato tutte le giurisdizioni, in particolare le 14 in cui le basi giuridiche non corrispondono in modo sufficiente allo standard2, ad affrontare senza ulteriore indugio l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

Di conseguenza la Svizzera deve ora attuare rapidamente le raccomandazioni contenute nel rapporto del 1° giugno 2011 della valutazione tra pari (peer review). L’attuazione integrale di una delle seguenti misure permetterebbe al nostro Paese di essere ammesso alla seconda fase della valutazione: a) presenza di una norma secondo la quale, in casi eccezionali, nella procedura di assistenza amministrativa le informazioni possono essere trasmesse senza informare in anticipo la persona interessata; b) creazione di trasparenza per quanto concerne le azioni al portatore oppure c) un numero sufficiente di clausole di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE. Con riferimento alle azioni al portatore, nel quadro

dell’attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI, sono previsti essenzialmente

l’introduzione di un obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative di società non quotate in borsa nonché il completamento dell’obbligo di diligenza ai fini dell’accertamento dell’avente economicamente diritto (il termine della consultazione è scaduto il 1° luglio 2013; secondo calendario il Consiglio federale licenzierà il messaggio alla fine del 2013). Riguardo al numero di CDI contenenti una disposizione sull’assistenza amministrativa secondo il vigente standard dell’OCSE, è stato possibile aumentarlo, ma il Forum globale non lo considera ancora sufficiente.

La LAAF necessita in primo luogo di adeguamenti, poiché non prevede alcuna eccezione all’informazione preliminare di una persona legittimata a ricorrere nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa. Gli standard del Forum globale3 esigono che i diritti di uno Stato richiesto a favore di una persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa non ostacolino uno scambio efficace di informazioni. Viene inoltre precisato che dovrebbero essere previste eccezioni all’informazione preliminare della persona interessata (ad es. per i casi in cui la domanda è della massima urgenza o in cui il buon esito dell’inchiesta dello Stato richiedente possa essere pregiudicato dall’informazione)4.

La necessità di modificare la LAAF è stata anche dimostrata in occasione della seduta del 28 giugno 2013 del comitato direttivo del Forum globale, quando si è fissato il calendario di valutazione delle singole giurisdizioni dopo il superamento della prima e della seconda fase della peer review. La valutazione finale dovrebbe iniziare nel mese di novembre del 2013 in occasione della seduta plenaria del Forum globale a Jakarta. Per evitare pregiudizi nei con-

1 Il disegno di legge trasmesso alle Camere federali con il messaggio del 6 luglio 2011 era stato adeguato solo parzialmente alle raccomandazioni del Forum globale poiché il Consiglio federale partiva dal presupposto di poter passare alla seconda fase della peer review del Forum globale grazie ad altre misure (in particolare un numero sufficiente di convenzioni per evitare le doppie convenzioni conformi allo standard). 2 Oltre alla Svizzera, le seguenti 13 giurisdizioni non possono passare alla seconda fase della peer rewiev: Botswana, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Guatemala, Isole Marshall, Libano, Liberia, Nauru, Niue, Panama, Repubblica dominicana, Trinidad e Tobago, Vanuatu. 3 Cfr. Terms of Reference, B.2.1; disponibile sul sito Internet www.oecd.org/transparency –> keydocuments. 4 Vedi anche commento OCSE «Agreement on Exchange of Information on Tax Matters», art. 1 n. 6; disponibile sul sito Internet http://www.oecd.org/ctp/harmful/2082215.pdf.