Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
L’ASB e l’UBCS propongono che le persone interessate dalla domanda raggruppata siano informate in forma anonima (nel caso in cui i nomi siano noti all’AFC) mediante pubblicazione nel Foglio federale – analogamente al capoverso 6:
4
L’AFC informa inoltre in forma anonima mediante pubblicazione nel Foglio federale le
persone interessate da una domanda raggruppata in merito:
a. alla ricezione e al contenuto della domanda di assistenza amministrativa;
Cpv. 5
Il PPD ritiene che il termine di 20 giorni per notificare la persona interessata sia troppo breve. Il processo per individuare e contattare una persona all’estero può richiedere più tempo.
L’ASB chiede che il termine di 20 giorni per designare il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni sia dichiarato valido anche per la notificazione dell’indirizzo svizzero:
5
Il termine per designare l’indirizzo svizzero o il rappresentante autorizzato a ricevere le
notificazioni è di 20 giorni. Decorre dal giorno dopo la pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 21a
In linea di principio l’ABES e l’ABPS accolgono favorevolmente l’obiettivo perseguito dalla norma. Tuttavia, l’ABPS fa notare che secondo l’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, che si annuncia come nuovo standard internazionale, sono riservati i diritti procedurali e le garanzie delle persone sanciti nella legge o nella prassi dello Stato richiesto.
Il TF non esprime parere sulla disposizione. Il TAF ritiene che nel rapporto esplicativo viene evidenziato a ragione che la procedura all’articolo 21a limita la garanzia della via giudiziaria sancita nell’articolo 29a della Costituzione federale.
SH, SO, TI, PPD, UBCS, ASG, FSA, USAM, GSCGI, FTAF, VSUD, AUNS e lo Studio legale CSN Law respingono una limitazione dell’obbligo di informare le persone interessate dalla domanda, poiché si tratta di una violazione problematica sotto il profilo dello stato di diritto contro la garanzia della via giudiziaria prevista nella Costituzione federale. Anche per l’ASM è molto discutibile la possibilità che la disposizione violi il diritto d’essere sentiti (art. 29 Cost.) e la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Si dovrebbe perlomeno riflettere se non si dovrebbe almeno porre una riserva di valutazione nel senso che è vietato utilizzare le informazioni nella misura in cui - e sempre che - la persona interessata dopo la comunicazione dell’avvenuta trasmissione delle informazioni presenti ricorso e le istanze del ricorso giungano alla conclusione che le informazioni non avrebbero dovuto essere trasmesse.
L’ASG e la FTAF affermano che le richieste del Forum globale nella peer review per quanto concerne le esclusioni dalle informazioni delle persone legittimate a ricorrere non trovano riscontro nello standard internazionale conformemente all’articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE. Quest'ultimo accorda la priorità al diritto interno in materia di procedura di assistenza amministrativa.
Secondo la FSA è inaccettabile che con la revoca della possibilità di interporre ricorso contro la decisione finale prima che siano trasmessi i dati, i contribuenti stranieri risultino più svantaggiati nella procedura di assistenza amministrativa rispetto ai criminali stranieri implicati in una procedura di assistenza giudiziaria.