Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
Cpv. 1
L’ASB chiede che la norma di eccezione sia applicata con grande prudenza. Dovrebbe essere sancito nella legge che si tratta di una norma di eccezione a cui uno Stato richiedente non deve potersi appellare per ogni domanda. Inoltre, tale disposizione non dovrebbe essere applicabile se la persona interessata ha sede o domicilio in Svizzera e se nello Stato richiedente non può essere concessa un’adeguata tutela giuridica della persona interessata. L’ASB propone la seguente formulazione:
1
L’AFC informa con decisione le persone legittimate a ricorrere in merito a una domanda,
in via eccezionale, se l’autorità richiedente, con riferimento a condizioni particolari nei
singoli casi, rende verosimile che:
[…]
1bis
Il differimento dell’informazione secondo il capoverso 1 è inammissibile, se la persona interessata è residente in Svizzera o se esistono indicazioni che la persona legittimata a
ricorrere probabilmente non può far valere i propri diritti nello Stato di domicilio o se sus-
sistono dubbi in merito a un’adeguata tutela giuridica nello Stato richiedente.
SwissHoldings propone una disposizione simile al capoverso 1bis:
Si deve rinunciare a una procedura con informazione a posteriori a favore della procedura ordinaria, se l’autorità competente ha buoni motivi di ritenere che siano lesi i diritti u-
mani o il diritto a una procedura dello Stato di diritto ed equa delle persone legittimate a
ricorrere nello Stato richiedente.
Anche NE, l’ABPS e implicitamente il PPD chiedono che l’informazione a posteriori delle persone interessate sia limitata a casi eccezionali, come prevedono i Terms of reference, e che sia richiesta una motivazione dettagliata dallo Stato richiedente. SO e ZH chiedono che la plausibilità delle condizioni di una procedura di informazione a posteriori della persona legittimata a ricorrere sia sottoposta ad esigenze elevate. Secondo SO sussiste un potenziale di abuso rispetto alle persone interessate. La Svizzera sarebbe giudicata a livello internazionale se adempie ai propri obblighi non solo per quanto concerne l’attuazione dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, ma anche in relazione al rispetto dei diritti procedurali garantiti a livello di trattati. Se le informazioni sono necessarie per un'ordinaria procedura di tassazione, secondo ZH non sussiste alcun pericolo di inquinamento delle prove e quindi neanche un motivo per trasmettere le informazioni senza informare in anticipo la persona interessata.
Per i casi eccezionali gravi, l’ASG propone come misura intermedia che l'AFC faccia esaminare unilateralmente l'eccezionalità dal profilo giudiziario – senza informare la persona interessata com’è d’uso nei procedimenti penali e nell’assistenza giudiziaria in materia fiscale.
Per la VSUD la semplice plausibilità non basta, poiché altrimenti sussisterebbe il pericolo che la procedura diventi uno standard con l’informazione a posteriori. Inoltre, si giustificherebbe il fatto che – come per le misure coercitive ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 LAAF – il direttore dell’AFC o la persona autorizzata a rappresentarlo decida sull’applicazione di questa procedura. La VSUD propone la seguente formulazione:
1 L’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere soltanto dopo la trasmissione delle informazioni con decisione in merito a una domanda se: 1a L’applicazione della procedura deve essere ordinata dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.