Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
giuridico fondamentale. L’USAM ritiene che le Camere federali avrebbero dovuto già apportare determinate modifiche prima di approvare la LAAF.
Cpv. 2
Per l’UBCS la retroattività desta scalpore particolarmente se riferita alle domande basate su dati rubati.
4.2. Altre osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione
a) SO, SZ, TI, PLR, UBCS ed economiesuisse criticano la procedura di consultazione ab-
breviata e chiedono di rispettare i termini previsti. Il Parlamento ha appena approvato la legge che questa viene subito riveduta. Si chiede perché durante la consultazione della legge non sia stato affatto affrontato il tema dei diritti di informare, sebbene fossero noti i risultati della peer review e il Dipartimento avesse previsto già allora una necessità d’intervento successiva. Secondo Fiduciari Suisse l’avamprogetto è abbozzato e la consultazione abbreviata non è giustificata sotto il profilo costituzionale né istituzionale. Non ci dovrebbe essere alcun motivo valido per agire precipitosamente. L’avamprogetto dovrebbe pertanto essere integralmente respinto.
b) Il PPD chiede che nella procedura abbreviata intrapresa siano effettuati solo gli adegua-
menti strettamente necessari al fine di giungere alla seconda fase della peer review. Si tratta di adeguare allo standard internazionale un numero sufficiente di CDI. Per le ulteriori misure necessarie occorrerebbe una procedura legislativa ordinaria.
c) SH, TI, UDC e VSUD fanno notare che prossimamente potrebbe essere negoziato un
numero sufficiente di CDI con la clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale e come da programma potrebbe essere creata una trasparenza per le azioni al portatore. In questo modo dovrebbero essere soddisfatti i requisiti di ammissione alla seconda fase della peer review e quindi la dichiarazione d’urgenza del presente progetto sarebbe inopportuna. Lo stesso vale per le minacce che riguardano le liste del G20 o dell’OCSE.
d) L’ASB invita ad esporre nel messaggio come altri Paesi attuano lo standard inerente alle
eccezioni all’informazione delle persone legittimate a ricorrere.
e) Dall’entrata in vigore della LAAF, il TAF ritiene insoddisfacente che la persona interessa-
ta possa appellarsi al TAF contro una decisione finale che concede l’assistenza amministrativa, ma che non sia previsto alcun rimedio giuridico contro una decisione finale che non la accorda. In questo modo, ad esempio nella procedura di assistenza amministrativa che riguarda gli USA il concetto delle US securities potrebbe non essere chiarito in maniera esaustiva dai tribunali, spetterebbe piuttosto all’AFC decidere definitivamente che determinati titoli non rientrano in questo concetto. Diverso è il caso dell’assistenza giudiziaria, in cui secondo l’articolo 80h lett. a della legge sull’assistenza in materia penale (RS 351.1) ha diritto di ricorrere non solo la persona interessata, ma anche l’Ufficio federale. Il TAF invita a riflettere se non si dovrebbe introdurre la relativa disposizione al fine di garantire il « giusto diritto » nella LAAF e se non si dovrebbe affidare questo compito a un’autorità federale, ad esempio l’Ufficio federale di giustizia.
f) A seguito del nuovo articolo 7 lettera c e all’articolo 21a il TAF si aspetta un notevole au-
mento dei ricorsi, che richiederanno un incremento dei posti per cancellieri, eventualmente anche di quelli per i giudici nella divisione interessata.
g) LU si aspetta che l’attuazione dell’avamprogetto venga effettuata possibilmente senza
richiedere risorse umane e finanziarie supplementari nei Cantoni.