Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
L’ABES chiede di chiarire il concetto di «buona fede» con l’OCSE.
Anche l’ASM dubita che la modifica corrisponda allo standard internazionale. Potrebbe accadere che gli organi competenti dell’OCSE sostengano la modifica. Tuttavia essi sono costituiti da rappresentanti delle amministrazioni fiscali. È dubbio se anche i tribunali nei singoli Paesi sostengano una tale norma. In ogni caso l’ASM è a conoscenza del fatto che la Corte di Cassazione belga ha vietato l’uso di dati bancari rubati in Lussemburgo. Inoltre, in Olanda rimane aperta la questione se si possano utilizzare dati di origine criminale che sono stati trasmessi spontaneamente alle autorità olandesi dal Belgio. L’ASM sa che in Finlandia sono stati sollevati numerosi dubbi dalle cerchie dei tribunali se consentire alle autorità finlandesi di acquistare dati rubati. L’ASM parte dal presupposto che la situazione potrebbe essere analoga in altri Stati.
Poiché si tratta prevalentemente di problemi con singoli Paesi, AG e l’ABES propongono di perseguire in primo luogo una soluzione bilaterale.
La VSUD sottolinea che il DFF nell’ambito delle consultazioni sulla LAAF avrebbe garantito che la Svizzera non avrebbe assolutamente fornito assistenza amministrativa per le domande basate su dati rubati. La modifica ora proposta è pregiudizievole per la credibilità.
Secondo i Verdi l’utilizzo di dati rubati non è un motivo per non entrare nel merito di una domanda. Il PS considera inopportuno il tentativo di differenziare tra dati acquisiti attivamente e passivamente come tentativo di trovare una scappatoia dalla situazione per cui il denaro dei clienti viene spesso accettato con la consapevolezza che manca la conformità fiscale. Propongono il seguente tenore:
Non si entra nel merito della domanda se:
c. viola il principio della buona fede.
GE richiama l’attenzione sul fatto che la formulazione proposta sullo scopo dichiarato della modifica – segnatamente lo sblocco di domande basate su informazioni che lo Stato richiedente ha ottenuto passivamente, vale a dire in buona fede – va ben oltre nel senso che crea la condizione supplementare della non entrata nel merito del fatto che lo Stato richiedente stesso abbia commesso un reato. Per soddisfare meglio l’obiettivo GE propone il seguente tenore:
Non si entra nel merito della domanda se:
c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute
mediante reati secondo il diritto svizzero e se lo Stato richiedente si è adoperato attivamente per ottenerli.
Il PVL e il TF richiedono una precisazione su cosa si intenda per «adoperato attivamente per ottenerli». Lo Studio legale CSN Law richiama l’attenzione sul fatto che tutte le CDI concluse dalla Svizzera – conformemente al commento all’articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE – contengono una clausola secondo la quale i dati ottenuti da uno Stato contraente non possono essere trasmessi a uno Stato terzo senza l’autorizzazione dello Stato che li ha forniti. Ciò che vale per i dati ottenuti legalmente, a maggior ragione dovrebbe valere per quelli rubati.
Lett. d (nuova)
I Verdi propongono una nuova lettera d:
d. se sussiste il pericolo che le informazioni vengano utilizzate per scopi non fiscali o che violano i diritti dell’uomo.