Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale

Cpv. 1 lett. a

Secondo Fiduciari Suisse il criterio della massima urgenza non è appropriato per una procedura con informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere. Se l’urgenza è stata causata dallo Stato richiedente, ad esempio con operazioni d’inchiesta lunghe e complicate, questo non può ripercuotersi sulla tutela giuridica delle persone legittimate a ricorrere.

L’urgenza sarebbe invece ipotizzabile, se a causa di dissimulazioni da parte della persona legittimata a ricorrere incombesse la minaccia di prescrizione.

Cpv. 1 lett. b

Secondo l’ASB questa condizione potrebbe essere soddisfatta raramente, poiché la persona legittimata a ricorrere non sarebbe in grado di distruggere banche dati e queste consentirebbero di presentare una domanda.

SZ respinge la lettera b in quanto motivo per un’informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere. La possibilità offerta alla persona interessata, che è a conoscenza

dell’assistenza amministrativa, di prepararsi al suo successivo interrogatorio, potrebbe essere già compresa nella formulazione. In questo modo si potrebbero limitare i diritti di interporre ricorso pressoché in tutte le procedure di assistenza amministrativa in materia fiscale.

L’ABPS respinge l’esempio citato nelle spiegazioni in merito alla condizione prevista dalla lettera b per cui l’informazione preliminare potrebbe pregiudicare il buon esito dell’inchiesta se l’inchiesta mascherata è ancora in corso – in quanto è troppo ampio. Da ciò risulterebbe che il fatto stesso che la procedura fiscale nello Stato richiedente è confidenziale, gli consentirebbe di ottenere le informazioni violando i diritti della persona interessata. Inoltre, si potrebbe dedurre che tutte le autorità fiscali degli Stati contraenti della Svizzera dovrebbero avviare una procedura amministrativa confidenziale per ottenere informazioni senza informare in anticipo la persona interessata.

Lo Studio legale CSN Law ha definito un alibi l’interposizione di ricorso dopo la trasmissione delle informazioni.

Cpv. 3

L’ABPS invita a riflettere sul fatto che il divieto di informare della domanda imposto al detentore dell’informazione grava sul rapporto di fiducia verso il cliente. Inoltre, il rimando all’articolo 10a della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), contenuto nel rapporto esplicativo, è

fuorviante. Nella LRD si tratta della lotta contro il riciclaggio di denaro e non della sottrazione d’imposta; soprattutto in quel contesto il divieto di informare è limitato a cinque giorni.

Cpv. 4

L’ABPS chiede un rinvio all’articolo 292 CP, al quale si riferisce il capoverso 4. Una multa di 10 000 franchi non sembra adeguata in questo contesto.

L’ASB ed economiesuisse chiedono che la violazione per negligenza non sia punita. Ciò è ancora più appropriato poiché il dolo eventuale rimane punibile.

Cpv. 5

L’AUNS e l’UBCS adducono che l’AFC non può essere contemporaneamente autorità di perseguimento e di giudizio. In considerazione delle multe, deve essere prevista un’autorità giudiziaria.

Art. 24a

Secondo PPD, ABPS, USAM, SVUE, AUNS e OADFCT deve essere chiaramente respinta un’applicazione retroattiva del nuovo diritto, poiché in questo modo si violerebbe un principio