Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
GSCGI, VSUD, FSA, AUNS, FTAF e OADFCT respingono la modifica. Essa sarebbe dubbia sotto il profilo dello Stato di diritto e si potrebbe motivare solo politicamente, in particolare poiché è in contrasto con la giurisprudenza elaborata dal Tribunale federale sull’effetto a distanza dei divieti di utilizzo delle prove. Non dovrebbe avere alcuna importanza se i dati rubati sono stati acquisiti attivamente o passivamente. I dati rubati rimarrebbero tali, e quindi sussiste una violazione del principio della buona fede. Inoltre, non sarebbe plausibile la necessità di una modifica, poiché non è chiaro se vengono effettivamente prese misure contro la Svizzera da parte degli Stati menzionati nel rapporto esplicativo o se si tratta solo di minacce. Secondo Fiduciari Suisse e Forum OAD una modifica contrasterebbe con il divieto di utilizzare le prove raccolte illecitamente (art. 141 CP).
L’ASB in particolare osserva che questa proposta di revisione non rientra nei tre punti che la Svizzera deve attuare per accedere alla seconda fase della peer review. Probabilmente questo elemento potrebbe però causare difficoltà nella seconda fase, poiché una posizione restrittiva della Svizzera in merito impedisce un efficace scambio di informazioni. Occorre sottolineare, tuttavia, che anche altri Paesi non ammetterebbero l’utilizzo di informazioni acquisite illegalmente nell’ambito di procedure fiscali. Inoltre, l’ASB ritiene che la Svizzera non dovrebbe incentivare il furto di dati consentendo agli Stati esteri di utilizzarli.
Per la FSA è inaccettabile che con la modifica proposta si consenta il commercio internazionale e l’abuso di dati bancari svizzeri rubati.
Per l’UBCS non è sufficientemente chiaro quali siano le ripercussioni di una tale inversione di tendenza sulla prassi giuridica svizzera. Secondo l’UBCS sono considerevoli. Le banche cantonali partono dal presupposto che l’assistenza amministrativa incentiverebbe l’ottenimento passivo di dati rubati che a sua volta favorirebbe la prassi, che la Svizzera decisamente respinge, di acquisizione illegale di dati da parte dei Paesi esteri. L’UBCS ritiene sufficiente la prassi attuale dell’AFC per quanto concerne i dati rubati. Si dovrebbe pretendere dagli Stati esteri che sostengano le loro domande di assistenza amministrativa – come richiede questa prassi – sulla base di propri chiarimenti e ricerche.
L’ABPS sostiene che la proposta di revisione, illustrata nell'avamprogetto come favorevole sotto il profilo del diritto internazionale pubblico, sia contraria alla prassi di numerosi Stati come Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo, secondo la quale i dati rubati ai fini della tassazione di un contribuente non possono essere considerati. Il fatto che determinati altri Stati abbiano utilizzato o intendano utilizzare tali dati non giustifica che lo scambio di informazioni proposto, basato su dati rubati, venga rappresentato come standard internazionale. Inoltre, l’ABPS non comprende perché il Consiglio federale oltre agli elementi criticati nel Forum globale voglia introdurre contemporaneamente allentamenti legislativi che vanno oltre lo standard OCSE, ad esempio per quanto concerne l’utilizzo di dati rubati.
Anche SwissHoldings, USS, FTAF e VSUD sottolineano che il trattamento delle domande di assistenza amministrativa che si basano su dati rubati non è stato sinora ufficialmente dichiarato obbligatorio dal Forum globale e quindi non è neanche parte dello standard OCSE. Pertanto Swissholdings non si aspetta neppure che il Forum globale contesti la statistica negativa sulla prassi dell’assistenza amministrativa della Svizzera. Swissholdings si attende che in linea di principio il Forum globale si occupi della problematica legata ai dati ottenuti illegalmente prima di esercitare un’eventuale pressione sulla Svizzera. Il nostro Paese dovrebbe fornire assistenza amministrativa per domande basate su dati rubati solo a determinate condizioni. In particolare, lo Stato richiedente dovrebbe comunicare l’origine dei dati e indicarne il fornitore. Inoltre, si dovrebbe richiedere che chi ha rubato i dati sia estradato verso gli Stati richiedenti e che gli indennizzi forniti dallo Stato terzo vengano confiscati e consegnati allo Stato richiedente.