Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 15 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale

… e sono identificabili in base a indicazioni rilevanti più precise.

Art. 6

Cpv. 2bis

SO, Fiduciari Suisse, ASG, FTAF e VSUD auspicano che il contenuto delle domande raggruppate, come già avviene per le domande singole, sia disciplinato per legge. NE auspica che almeno una minima parte del contenuto sia disciplinata per legge per conseguire una determinata certezza del diritto indipendentemente dagli sviluppi internazionali.

Per SZ il semplice rinvio a un commento rappresenta una resa del legislatore davanti alla complessità della materia da disciplinare.

TI ritiene insolito interpretare il diritto svizzero utilizzando il diritto internazionale.

Come approccio pragmatico l’ASB propone che il Consiglio federale definisca il contenuto delle domande raggruppate in un’ordinanza:

2bis

Il Consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata e può adeguarlo allo standard internazionale.

Cpv. 2ter

La competenza prevista del Consiglio federale di adeguare il contenuto necessario di una domanda raggruppata allo standard internazionale adottato dalla Svizzera è inaccettabile per SZ, TI, PPD, PLR e UDC, ASB, SwissHoldings, economiesuisse, Fiduciari Suisse, USAM, UBCS, ABPS, ASG, Genève Place Financière, VSUD, FTAF e OADFCT. La competenza è del Parlamento.

Se la modifica della LAAF dovesse essere delegata al Consiglio federale, secondo SZ dovrebbero essere descritti nella LAAF i punti essenziali della materia oggetto della delega. Il rimando a uno standard internazionale non soddisferebbe le condizioni per una delega legislativa.

Il PPD intende applicare lo standard internazionale per la Svizzera solo a condizione che questo sia effettivamente attuato anche da tutte le altre piazze economiche concorrenti.

Cpv. 2quater (nuovo)

Se tutte le CDI con una clausola sull’assistenza amministrativa dovessero autorizzare le domande raggruppate secondo lo standard internazionale, allora l’ASB ritiene necessario disciplinare per legge questo punto. Ciò è necessario in considerazione di determinati messaggi relativi alle CDI che sollevano domande sull’ammissibilità di tali domande. Un treaty override sarebbe l’unica possibilità per chiarire difficili questioni interpretative e per eliminare le incertezze. L’ASB propone il seguente tenore:

2quater

Nel campo di applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni o di

altre convenzioni internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale, che sono state negoziate e sono entrate in vigore dopo il 13 marzo 2009 e contengono una clausola sull’assistenza amministrativa, sono ammesse domande raggruppate.

Art. 7 lett. c

AG, SH, SO, SZ, TI, PPD, PLR, UDC, ASB, SwissHoldings, economiesuisse, USAM, Fiduciari Suisse, ABPS, UBCS, ASG, Forum OAD-LRD, TAF, SVUE, Genève Place Financière,