Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine
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M264-0249
seconda fase dovrà essere rivista anche l'ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (OBDI, 946.202.1), procedendo al contempo all’integrazione del suo allegato contenente gli elenchi dei beni interessati. Il controllo delle esportazioni tramite elenchi specifici di beni è già in uso nei regimi di controllo delle esportazioni esistenti; esso non comporterebbe quindi alcuna sostanziale modifica procedurale per le autorità e per l'industria interessata. Al momento non è ancora disponibile un elenco definitivo dei beni da parte dell’EU, per cui non è possibile formulare una valutazione conclusiva del numero di richieste di esportazione supplementari. Poiché però il controllo si limita a beni che sono stati sviluppati o modificati per il GNSS, la modifica interesserà un numero esiguo di ditte svizzere specializzate. Per contro, le stesse ditte potranno beneficiare dell'accesso equiparato alle gare di appalto per beni e servizi sancito all'articolo 11 dell'accordo di cooperazione.
5. Conseguenze dell'accordo di cooperazione e dell'atto legislativo
5.1. Conseguenze per la Confederazione
L'Amministrazione federale trarrà un vantaggio diretto segnatamente dal servizio PRS. Questo servizio riservato a utenti governativi potrà essere utile anche a diversi uffici federali nell'adempimento dei loro compiti. In particolare, è possibile migliorare l’individuazione della posizione di risorse o ottimizzare l’impiego dei mezzi disponibili anche nel caso delle dogane e dei partner della protezione della popolazione.
Il vantaggio diretto offerto dai programmi europei GNSS risiede soprattutto nella possibilità di accedere liberamente ai servizi, in gran parte anche esternamente all'Amministrazione federale.
5.1.1. Conseguenze finanziarie
Il finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi europei GNSS deve avvenire, secondo le direttive del Consiglio federale del 2003, senza compromettere il bilancio nazionale. Dati i diversi interessi in gioco, i costi risultanti dovranno essere compensati da tutti i dipartimenti.
Per quanto riguarda la possibilità di far pagare a terzi i costi di partecipazione, occorre osservare che l'UE aveva inizialmente previsto di finanziare la creazione del sistema attraverso un partenariato pubblico privato (PPP), costituito per due terzi da un gruppo di imprese private. Tuttavia, le trattative avviate con le industrie interessate non sono andate a buon fine e nel 2007 l'UE ha deciso di finanziare il sistema interamente attraverso fondi comunitari. Alla luce di tali esperienze ci si chiede se una compartecipazione finanziaria di terzi ai costi di partecipazione della Svizzera sia attuabile.
Contributo svizzero per il periodo 2008-2013
Il contributo svizzero per il quinquennio 2008-2013 deve essere corrisposto in due tranche annuali (2013 e 2014).
Il pagamento nel 2013 pari a 60 milioni di euro (circa 74 milioni di franchi) avviene tramite il secondo supplemento al budget 2013. Il pagamento pari a circa 20,05 milioni di euro (circa 25 milioni di franchi) è inserito nel preventivo 2014 per aumentare il tetto massimo.
Contributo svizzero per la prospettiva finanziaria dal 2014 al 2020
I costi sostenuti annualmente a partire dal 2014, pari a circa 27 milioni di euro (circa 33,75 milioni di franchi), vengono suddivisi tra i singoli dipartimenti secondo la chiave21 pattuita in base all’intera cerchia di utenti in seno all'Amministrazione federale.
21 Chiave concordata: DATEC: 40%; DEFR: 25%; DDPS: 10%; DFAE, DFI, DFGP, DFF: 6,25% ciascuno