Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine

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M264-0249

3.2.9. Articolo 12 Norme, certificazioni e misure regolatrici

Nell'articolo 12 le parti si impegnano a sostenere in maniera congiunta lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e a promuoverne l'applicazione, incentivando la collaborazione. In particolare, dovranno essere evitati inutili ostacoli al commercio. La Svizzera avrà l’obbligo di accordare a Galileo un trattamento non meno favorevole di quello concesso ad altri fornitori di sistemi e servizi di navigazione satellitare nel territorio soggetto alla sua giurisdizione.

3.2.10. Articolo 13 Sicurezza

La disposizione di cui al paragrafo 1 impone alle parti di proteggere i programmi europei GNSS in particolare da abusi, interferenze, disturbi e atti di ostilità. Sono fatte espressamente salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La disposizione del paragrafo 2 mira a garantire l'equivalenza degli ordinamenti giuridici in materia di sicurezza. Nel caso in cui si possa raggiungere una tale equivalenza, si applica la procedura descritta all'articolo 22 "Misure di salvaguardia" (Safeguard measures).

3.2.11. Articolo 14 Scambio di informazioni classificate

La disposizione disciplina lo scambio e la protezione tra le parti di informazioni classificate.

3.2.12. Articolo 15 Accesso ai servizi

Il paragrafo 1 assicura l'accesso fondamentale o le possibilità di accesso fondamentali a tutti i segnali dei programmi europei GNSS.

Per quanto riguarda il PRS, il paragrafo sancisce l'interesse della Svizzera all'accesso al PRS, che dovrà però essere oggetto di un accordo separato (paragrafo 2). La base giuridica di riferimento dell'UE14 prevede che Stati terzi come la Svizzera ottengano l'accesso al PRS solo se sussistono, da un lato, un accordo di cooperazione e un accordo di sicurezza tra lo Stato terzo e l'UE e, dall'altro, se si stipula un accordo PRS separato. Con il presente accordo di cooperazione e l'accordo di sicurezza tra la Svizzera e l’UE concluso nel 2008,15 la Svizzera soddisfa la prima condizione. Il necessario accordo PRS dovrà essere ulteriormente negoziato.

Attualmente, l'UE sta elaborando le modalità dell'accesso al PRS, i cosiddetti "standard minimi" che dovranno essere approvati entro la fine del 2013. L'accordo di cooperazione assicura alla Svizzera il tempestivo avvio dei lavori per la negoziazione di un necessario trattato PRS, non appena la Commissione europea avrà ricevuto il relativo mandato negoziale.

3.2.13. Articolo 16 Partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo

Questo articolo assicura alla Svizzera il diritto di partecipazione all'Agenzia del GNSS (GSA) europeo. Il GSA svolgerà per la Commissione europea diversi compiti inerenti all'esecuzione del programma. Per Stati terzi come la Svizzera è però indispensabile un accordo separato con la Commissione europea che disciplini la natura e le modalità della partecipazione16.

3.2.14. Articolo 17 Partecipazione ai comitati

La Svizzera sarà invitata a tutti i comitati di gestione, sviluppo e attuazione nel ruolo di osservatrice. Il suo diritto di partecipazione comprende precipuamente la partecipazione al comitato dei programmi GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS.

3.3. Disposizioni finanziarie

3.3.1. Articolo 18 Finanziamenti

In contropartita ai diritti accordati, per il periodo dal 2008 al 2013, la Svizzera partecipa in maniera proporzionale allo stanziamento dei fondi per i programmi europei GNSS con un importo pari a 3 405 milioni di euro, risultante dal rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL)

14 Articolo 3 paragrafo 5 decisione n. 1104/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo. 15 Accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (RS 0.514.126.81).

16 Articolo 23 del Regolamento (UE) n. 912/2010 del 22 settembre 2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo.