Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine
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M264-0249
3. Accordo di cooperazione con l'Unione europea per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare
3.1. Disposizioni generali
3.1.1. Articolo 1 Obiettivo
Il paragrafo 1 vede nell'obiettivo dell'accordo di cooperazione la promozione di una collaborazione approfondita e a lungo termine tra la Svizzera e l’UE in materia di navigazione satellitare civile e, nello specifico, nei programmi europei GNSS.
Il paragrafo 2 riporta i contenuti dell'accordo, ovvero la regolamentazione dei diritti e dei doveri.
3.1.2. Articolo 2 Definizioni
Questo articolo include una serie di definizioni importanti ai fini dell'accordo di cooperazione e della cooperazione in materia di navigazione satellitare civile. Una menzione speciale merita il servizio pubblico regolamentato "Public Regulated Service (PRS)" descritto al paragrafo 6: un servizio criptato ad accesso ristretto fornito da Galileo e concepito per soddisfare le esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico.
3.1.3. Articolo 3 Principi della cooperazione
Il presente titolo rimanda ai principi generali della cooperazione. Particolare attenzione va rivolta al paragrafo 1 che sancisce, tra l’altro, la possibilità di accesso a tutti i servizi.
3.2. Disposizioni inerenti alla cooperazione
3.2.1. Articolo 4 Attività di cooperazione
Il paragrafo 1 riporta un elenco non esaustivo dei settori nei quali, in virtù dell'accordo di cooperazione, è possibile instaurare una collaborazione. Nel paragrafo 3 le parti sono chiamate a sforzarsi di promuovere nella massima misura possibile le attività di cooperazione.
Il paragrafo 2 stabilisce in maniera restrittiva che l'accordo di cooperazione non pregiudica le strutture istituzionali dei programmi europei GNSS fondate sul diritto europeo, né tanto meno intacca la normativa vigente in materia di obblighi di non proliferazione e di controllo delle esportazioni. L'accordo non influisce in alcun modo sui controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o su misure nazionali di sicurezza.
3.2.2. Articolo 5 Spettro radio
Questioni relative allo spettro radio devono essere chiarite in collaborazione con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU), nel rispetto delle relative disposizioni in materia. L'articolo sancisce inoltre l'obbligo di proteggere le frequenze assegnate e di evitare interferenze e interruzioni delle radiofrequenze.
3.2.3. Articolo 6 Formazione e ricerca scientifica
Anche alla luce del rafforzamento della Svizzera come polo di ricerca, le parti convengono di promuovere attività di ricerca e di formazione volti, in particolare, a concorrere all'evoluzione dei programmi europei GNSS.
3.2.4. Articolo 7 Appalti
Alla Svizzera è accordato un accesso con pari diritti agli appalti per la fornitura di beni e servizi connessi ai programmi europei GNSS. Sono fatti salvi – in base agli accordi già esistenti12– gli appalti rilevanti per la sicurezza. Di solito impostati secondo rigidi criteri di reciprocità, gli elenchi, per gli appalti di servizi vengono ora aperti alla Svizzera per servizi connessi ai programmi europei GNSS.
12 Accordo OMC del 15 aprile 1994sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422, AAP) e Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68).