Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine
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M264-0249
la partecipazione della Svizzera dal 2008 al 2013 potrà essere versato a scaglioni e una parte anche dopo il 201310.
Le direttive del mandato di negoziazione concernenti la legislazione in materia di appalti pubblici sono state interamente soddisfatte. L'industria svizzera ottiene un accesso paritario alle gare d'appalto legate ai programmi europei GNSS. Per quanto riguarda gli appalti di servizi, l'accordo di cooperazione può essere considerato un grande successo. Nel quadro dei programmi europei GNSS, le liste per le procedure di gara di servizi, solitamente severamente reciproche, sono aperte pressoché unilateralmente.
Accordando alla Svizzera l'accesso in qualità di osservatrice senza diritto di voto a tutti i comitati rilevanti nell'ambito dei programmi europei GNSS, sono state soddisfatte anche in questo caso le direttive del mandato di negoziazione.
L'accordo di cooperazione prevede l'equivalenza di entrambi gli ordinamenti giuridici in materia di controllo delle esportazioni e di sicurezza. Le disposizioni previste in tal senso sulle misure di salvaguardia (safeguard measures), nonché la possibilità di ricorrere unilateralmente a tribunali arbitrali devono essere valutate positivamente, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che nei trattati bilaterali con la Svizzera, la Commissione europea non si era finora mai dichiarata disponibile ad accettare il ricorso a tribunali arbitrali con citazione unilaterale.
Non sono state invece soddisfatte le direttive relative alla scadenza temporale dell'accordo e all'obbligo di pagamento. Nel corso dei colloqui e negoziati con la Commissione europea e alla luce degli sviluppi dei quali sono stati oggetto i programmi GNSS (conclusione della fase di costituzione entro il 2019 o 2020) è emerso che una partecipazione della Svizzera dovrebbe essere finalizzata a una collaborazione sul lungo periodo. Non avrebbe infatti senso partecipare unicamente alla fase di sviluppo dei programmi europei GNSS e non a quella operativa. L'accordo di cooperazione non prevede pertanto una scadenza temporale; le parti hanno tuttavia la facoltà di rescinderlo in ogni momento rispettando il termine di disdetta di sei mesi.
L'accordo di cooperazione assicura alla Svizzera la possibilità di partecipare all'"Agenzia del GNSS europeo (GSA)" nonché l'accesso al servizio pubblico regolamentato (PRS), a condizione che siano stati stipulati accordi separati. Non è stato possibile soddisfare interamente le direttive dal mandato di negoziazione in tema di GSA e servizio pubblico regolamentato (PRS). Le trattative in merito saranno avviate quanto prima. Per fare in modo che il PRS non presenti lacune in termini di sicurezza e alla Svizzera sia garantito l'accesso permanente a questi segnali dovrà essere previsto un meccanismo per l'adozione di disposizioni tecniche. La convenzione concernente il PRS potrà però essere conclusa solo quando l'UE ne avrà definito le disposizioni d'attuazione, un atto che, stando alle informazioni attuali, potrebbe avvenire alla fine del 2013. Il presente accordo non assicura alla Svizzera un accesso garantito a tutti gli effetti al PRS; si ritengono però soddisfatte le due condizioni formali preliminari, ossia la stipula del presente accordo e il già esistente accordo sulla sicurezza11.
Nel quadro delle relazioni complessive tra la Svizzera e l’UE, la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS riveste un peso non indifferente.
10 Per partecipare ai programmi europei GNSS dal 2008 al 2013, la Norvegia ha stanziato nel 2009 l'importo totale di circa 79 milioni di euro. 11 Accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (RS 0.514.126.81).