Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine

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M264-0249

della Svizzera e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell'Unione (UE-27)17. La chiave di ripartizione è: PILCH / PILUE-27.

Per il periodo compreso tra il 2008 e il 2013 va inoltre sottolineato che la Svizzera ha già finanziato alcuni costi dei programmi europei GNSS attraverso il Settimo programma quadro di ricerca, che le potranno pertanto essere contabilizzati e detratti dall'importo da versare. Nel contributo sono inclusi anche i 10 milioni di franchi che la Svizzera ha messo in previsione come contributo alla parte UE per la fase IOV di Galileo.

Per gli anni 2008-2013 ne risulta quindi un contributo pari a 80,050870 milioni di euro che la Svizzera dovrà versare in due tranche a partire dal 2013:

- 2013: 60 milioni di euro

- 2014: 20,050870 milioni di euro

Le parti convengono inoltre che, dopo il 2014, la Svizzera partecipi annualmente ai finanziamenti sulla base della chiave di ripartizione negoziata e di eventuali ampliamenti dell'UE in base al PILUE27+.

Sulla base della chiave di calcolo del PIL (PILCH / PILUE-27) e dei fondi previsti che l'UE intende stanziare per i programmi europei GNSS per il prossimo periodo finanziario a partire dal 2014 (proposta del Consiglio europeo: 6,3 miliardi di euro18), il contributo annuale della Svizzera per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 dovrebbe essere di circa 27 milioni di euro19, considerando che nel 2014 dovrà essere saldata anche l'ultima tranche per il quinquennio 2008-2013.

3.4. Disposizioni finali

3.4.1. Articolo 19 Responsabilità

La Svizzera è esclusa dalle responsabilità derivanti dalla proprietà del GNSS europeo. Questa è una logica conseguenza del fatto che, dopo l'avvenuta cessione della proprietà dall'E-SA all'UE, la Svizzera non detiene più lo status di proprietaria.

3.4.2. Articolo 20 Comitato misto

In base al paragrafo 1, con l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione si procede all'istituzione di un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, che si dota di un regolamento interno (par. 2). Al comitato saranno affidate competenze di routine quali la discussione e la risoluzione di problemi d’interpretazione o di attuazione legati all'accordo di cooperazione. In caso di domande inerenti all'applicazione equivalente dell'accordo, il comitato deve riunirsi entro 15 giorni (par. 3); per altre questioni può essere convocato da entrambe le parti. Il comitato misto prende decisioni nei casi previsti dall'accordo stesso (costituzione di gruppi di lavoro [art. 20 par. 4], modifiche all'allegato I [art. 20 par. 5] e risoluzione delle controversie [art. 23]) pronunciandosi di comune accordo. Viene infine consultato dalle parti contestualmente all'applicazione di misure di salvaguardia e di compensazione (art. 22 par. 1).

3.4.3. Articolo 21 Consultazioni

Vedi spiegazioni relative all'articolo 20.

3.4.4. Articolo 22 Misure di salvaguardia

Sia l'articolo 10 concernente il controllo delle esportazioni, sia l'articolo 13 sulla sicurezza partono dall'assunto di un'equivalenza di ordinamenti giuridici; nel caso non sia possibile raggiungerla si rimanda all'articolo 22. Se, giusta l'articolo 22, non può essere garantita l'equivalenza degli ordinamenti giuridici in merito al controllo delle esportazioni e alle disposizioni di sicurezza, è opportuno adottare adeguate misure di salvaguardia e di compensazione. Questa norma corrisponde a quella sancita dall'"Accordo sulla facilitazione e la sicurezza

17 Dall'adesione della Croazia all'UE il 1° luglio 2013, l'Unione conta in tutto 28 Stati membri. Al momento della stipula dell'accordo, la chiave di calcolo sarà opportunamente adeguata. 18 Aggiornato al 7 e 8 febbraio 2013. 19 A seconda del budget stanziato dell'UE e della chiave PIL. Ipotesi: per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 sono disponibili 6,3 miliardi di euro, la tranche annuale è pari a 0,9 miliardi di euro e la Svizzera partecipa in base alla chiave PIL per circa il 3% a questi costi.