Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine

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M264-0249

semblea federale è responsabile per l'approvazione di trattati di diritto internazionale. Sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale [LParl; RS 171.10]; art. 7a cpv. 1 legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]).

6.2. Forma dell’atto normativo

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 – 3 CF, i trattati internazionali sottostanno a un referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. L'accordo di cooperazione è di durata indeterminata e denunciabile, e non prevede alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Per attuare in maniera equivalente l'accordo di cooperazione nell’ambito del controllo delle esportazioni è però necessario adeguare la LBDI. Inoltre, gli obblighi a livello di regolamentazione equivalente in materia di controllo delle esportazioni e di sicurezza nonché la possibilità di adottare misure di salvaguardia ("Safeguard measures"), la cui proporzionalità può essere verificata da un tribunale arbitrale, rappresentano importanti norme di diritto. Sia la revisione della LBDI, sia il decreto d'approvazione per il presente accordo di cooperazione sottostanno al referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera a lettera d numero 3 Cost.

6.3. Applicazione provvisoria

Sulla base dell'articolo 7b LOGA, il Consiglio federale ha la facoltà di concordare l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. A tale scopo, il Consiglio federale consulta in via preliminare le commissioni parlamentari competenti, conformemente all'articolo 152 paragrafo 3bis LParl.

L'accordo di cooperazione prevede un'applicazione provvisoria dello stesso che garantisce alla Svizzera una partecipazione continuativa ai programmi europei GNSS e dovrebbe quindi basarsi sugli investimenti già effettuati attraverso l'ESA. In questo modo la Svizzera può anche garantirsi l'accesso ai comitati rilevanti, un aspetto importante per seguire i futuri sviluppi. È inoltre di centrale importanza che i fornitori di servizi svizzeri si possano posizionare il prima possibile sul mercato degli appalti. Un'applicazione successiva o ritardata dell'accordo di cooperazione dopo il 2013 porterebbe probabilmente a ulteriori trattative da parte dell'UE.

La salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza impongono quindi l’applicazione provvisoria del presente accordo.

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