Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine
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M264-0249
dal 2014, i pagamenti dovranno essere effettuati annualmente, come già specificato all'articolo 18.
I paragrafi 2, 4 e 5 precisano alcuni dettagli, in particolare le scadenze dei pagamenti. Il paragrafo 3 definisce il regolamento per il saldo delle spese.
3.7. Dichiarazioni unilaterali
In linea di principio, ogni parte è libera di formulare dichiarazioni unilaterali al momento della sottoscrizione dell'accordo. Esse non sono parte integrante del testo dell'accordo e non hanno pertanto natura vincolante.
Stando alle informazioni più recenti, l'UE intende precisare in una dichiarazione unilaterale che non considera l'articolo 17, il quale disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati, come un precedente per altri accordi tra l’UE e la Svizzera.
4. Adeguamento della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)
4.1. Principi del decreto attuativo
L'accordo di cooperazione prevede l'equivalenza dei sistemi giuridici in materia di controllo delle esportazioni. A tal fine, la LBDI deve essere adattata di conseguenza.
4.2. Nuova regolamentazione
Le modifiche alla LBDI riguardano singole integrazioni agli articoli 1-3 in modo che in futuro sia controllata anche l'esportazione di beni sviluppati o modificati per uno dei due programmi europei GNSS. In relazione alle infrastrutture critiche che vedono la partecipazione della Svizzera sul piano internazionale, nell'articolo 6 LBDI è stato inserito un nuovo motivo di rifiuto dell’autorizzazione all'esportazione per “beni strategici” oggetto di accordi internazionali della Svizzera.
4.3. Motivazione e valutazione dell'adeguamento programmato
La legislazione attualmente in vigore riguardante il controllo dei beni contempla i beni a duplice impiego (beni civili che possono essere impiegati anche a scopi militari) nonché particolari beni militari elencati nelle liste dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Le ragioni per rifiutare un'autorizzazione all'esportazione possono essere dettate da una possibile relazione della stessa con la proliferazione di armi atomiche, biologiche e chimiche (armi ABC) o con il tentativo di riarmo convenzionale da parte di uno Stato che, così facendo, metterebbe a repentaglio la sicurezza regionale o globale. I beni integrati nei programmi GNSS sono però beni civili, il cui eventuale utilizzo a scopo militare non è prioritario. È stata l’UE a chiedere che i beni GNSS esportati siano sottoposti a controlli volti a determinarne la rilevanza in relazione alla sicurezza di infrastrutture critiche. La LBDI dovrà pertanto essere modificata in modo che preveda anche il rifiuto di beni la cui esportazione rappresenta un pericolo per i sistemi di navigazione satellitare GNSS.
4.4. Commento alla nuova regolamentazione
Il fatto che, in seguito alla partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS, la tecnologia satellitare venga sottoposta a controllo se la sua esportazione rappresenta un potenziale pericolo per questa infrastruttura critica, non sarà solo nell'interesse dell'UE ma anche della Svizzera. La modifica della LBDI richiesta offre inoltre la possibilità di valutare le domande di esportazione in base alla loro portata politica. In futuro le aziende saranno obbligate a richiedere alla SECO un’autorizzazione per le esportazioni dei beni interessati effettuate dalla Svizzera. Per le richieste di esportazione aventi portata politica la decisione spetterà a un gruppo di controllo delle esportazioni interdipartimentale. Analogamente alla LBDI, in una