Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 17 pagine
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M264-0249
3.2.5. Articolo 8 Cooperazione industriale
Sulla base di questo articolo, le parti si impegnano a favorire la cooperazione tra le industrie con l'obiettivo di far decollare i programmi europei GNSS.
3.2.6. Articolo 9 Diritti di proprietà intellettuale
Le parti s’impegnano a proteggere la proprietà intellettuale. Tale protezione avviene nel quadro dell'"Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS)"13.
3.2.7. Articolo 10 Controllo delle esportazioni
Nel paragrafo 1, la Svizzera s’impegna ad attuare misure di controllo delle esportazioni per i programmi europei GNSS in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente e ad un livello equivalente a quello dell'UE. Tuttavia, i controlli si limitano esplicitamente ai beni appositamente sviluppati e modificati per i programmi europei GNSS. Questa restrizione era per la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) una questione importante nei negoziati, poiché questa norma corrisponde a quelle applicate anche nell'implementazione di obblighi nel quadro dei regimi di controllo delle esportazioni. In virtù di questi nuovi obblighi, si dovrà procedere a un adeguamento della legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (LBDI; RS 946.202).
La legislazione attualmente in vigore riguardante il controllo dei beni contempla i beni a duplice impiego (beni civili impiegabili anche a scopi militari) nonché particolari beni militari elencati nelle liste dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Le ragioni per rifiutare un'autorizzazione all'esportazione possono essere dettate da una possibile relazione della stessa con la proliferazione di armi atomiche, biologiche e chimiche (armi ABC) o con il tentativo di riarmo convenzionale da parte di uno Stato che, così facendo, metterebbe a repentaglio la sicurezza regionale o globale. I beni integrati nei programmi europei GNSS sono però beni civili, il cui eventuale utilizzo a scopo militare non è prioritario. L’UE ha tuttavia richiesto che i beni GNSS esportati siano sottoposti a controlli volti a determinarne la rilevanza in relazione alla sicurezza di infrastrutture critiche. La LBDI dovrà pertanto essere modificata in modo che preveda anche il rifiuto di beni la cui esportazione rappresenti un pericolo per i sistemi di navigazione satellitare GNSS.
Le modifiche alla LBDI riguardano singole integrazioni agli articoli 1-3 in modo che in futuro sia controllata anche l'esportazione di beni sviluppati o modificati per uno dei due programmi europei GNSS. In relazione alle infrastrutture critiche che vedono la partecipazione della Svizzera sul piano internazionale, nell'articolo 6 LBDI è stato inserito un nuovo motivo di rifiuto dell’autorizzazione all'esportazione per “beni strategici” oggetto di accordi internazionali della Svizzera. Il rapporto con l’accordo di cooperazione sarà stabilito in modo analogo nell'ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (OBDI, 946.202.1), che dovrà essere ugualmente rivista in una seconda fase, procedendo al contempo all'integrazione del suo allegato contenente gli elenchi dei beni in questione. In futuro, per esportare beni di questo tipo dalla Svizzera, le aziende saranno obbligate a richiedere un'autorizzazione alla SECO. Per le richieste di esportazione aventi portata politica la decisione spetterà a un gruppo di controllo delle esportazioni interdipartimentale. Se le parti non dovessero giungere a un'intesa, la decisione sarà presa, su richiesta del DEFR, dal Consiglio federale.
Nel caso in cui non si possa conseguire un'applicazione equivalente, il paragrafo 2 rimanda all'articolo 22 "Misure di salvaguardia" (Safeguard measures).
3.2.8. Articolo 11 Sviluppo del commercio e dei mercati
In virtù di questo articolo, le parti si impegnano a promuovere e a sviluppare il commercio e il mercato pertinenti per i programmi europei GNSS. Sono espressamente fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC. Le parti dovranno nello specifico contribuire alla diffusione tra il grande pubblico dei programmi europei GNSS. Un "Forum degli utenti GNSS" dovrà poi contribuire a determinare le esigenze degli utenti.
13 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20, allegato 1C).