Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/88: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) · 14 pagine
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Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 della legge sull’imposizione del tabacco, nel quadro della competenza assegnatagli per i singoli tabacchi manufatti, il Consiglio federale può aumentare le aliquote d’imposta al fine di finanziare i contributi della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché alle prestazioni complementari di tale assicurazione e in vista dell’adeguamento alle aliquote in vigore nell’Unione europea.
Se il legislatore intende raggiungere gli obiettivi fissati nella legge, il Consiglio federale deve disporre della competenza necessaria per aumentare l’imposta sulle sigarette. Come già menzionato, tale competenza è esaurita. Affinché possa effettuare ulteriori aumenti d’imposta, al Consiglio federale deve essere attribuita una nuova competenza, espressa in percentuale.
Se si intende assegnare al Consiglio federale una competenza di aumentare l’imposta sulle sigarette identica, dal punto di vista dell’importo, a quella del 2003, occorrerebbe fissarla al 50 per cento. Considerando un’imposta specifica di 118.32 franchi al 1° aprile 2013, ciò permetterebbe un aumento di 1.70 franchi per pacchetto di sigarette. Se, sulla stessa base, si assegna una competenza dell’80 per cento, l’aumento dell’imposta corrisponderebbe a 2.80 franchi per pacchetto di sigarette.
Dal 1° gennaio 2014 nell’UE varrà un’accisa8 globale sulle sigarette pari ad almeno il 60 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto (vedi punto 1.3.1). Considerando un prezzo medio ponderato di 7.809 franchi e partendo dal presupposto che i singoli fabbricanti non aumenteranno i prezzi fino al prossimo aumento dell’imposta, per raggiungere questo valore è necessario un aumento dell’imposta di 0.4010 franchi per pacchetto di sigarette. Ciò vale solo per quanto riguarda l’aspetto dell’avvicinamento all’imposizione minima dell’UE, senza tener conto degli altri criteri per un aumento dell’imposta.
Una competenza dell’80 per cento accorderebbe in ogni caso un maggior margine di manovra al Consiglio federale e gli permetterebbe, addirittura, di adeguare unicamente l’imposta minima, sempre che ciò sia ragionevole dal punto di vista fiscale. Al momento dell’ultimo rinnovo, il Consiglio federale aveva richiesto una comptenza del 50 per cento, che il Parlamento ha aumentato, in occasione dei dibattiti, all’80 per cento. Per questo motivo, il Consiglio federale chiede che gli venga concessa la stessa competenza accordatagli nel 2003. Il valore è, di importanza secondaria, in quanto definisce unicamente il lasso di tempo entro il quale deve essere nuovamente richiesta la competenza al Parlamento.
8 Terminologia europea: l’accisa corrisponde a un’imposta di consumo.
9 Prezzo medio ponderato di vendita al minuto nel 2012 di fr. 7.50, più aumento dell’imposta di fr. 0.10 (2013) e aumento del prezzo dei singoli fabbricanti di fr. 0.20 (2013).
10 Il 60 % di fr. 7.80 corrisponde a fr. 4.68; deducendo l’attuale imposta sul tabacco di fr. 4.32 si ottiene una differenza di fr. 0.36. Secondo il Sorvegliante dei prezzi le tappe dell’aumento dell’imposta possono essere effettuate solo in importi tondi (fr. 0.10, 0.20, 0.30 ecc.). In caso contrario si farebbe beneficiare l’industria di una parte dell’aumento. È pertanto necessario un aumento di fr. 0.40 per pacchetto di sigarette (fr. 0.37 di imposta sul tabacco e fr. 0.03 di imposta sul valore aggiunto).