Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/88: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) · 14 pagine
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1.2.2 Competenza di aumentare l’imposta gravante il tabacco trinciato fine
Con l’aumento del 1° aprile 2013 l’aliquota minima ha subito un forte rincaro, passando da 50.00 a 80.00 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine. In questo modo il Consiglio federale ha voluto correggere la situazione, dato che l’imposta minima riscossa per la prima volta nel 2010 non aveva avuto alcun effetto sul mercato. Questo primo aumento ha esaurito gran parte della competenza del Consiglio federale, soprattutto per quanto riguarda l’imposta minima: la competenza è stata sfruttata al 50 per cento per quanto riguarda l’imposta specifica e al 75 per cento per quanto concerne l’imposta minima.
È opportuno avvicinare maggiormente l’imposta minima gravante il tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette all’imposizione minima prevista per le sigarette, al fine di non favorire la concorrenza tra i due prodotti mediante massicce differenze fiscali e di tener conto del fatto che entrambi i prodotti sono ugualmente nocivi.
Affinché in futuro l’imposta gravante il tabacco trinciato fine possa essere aumentata allo stesso modo di quella sulle sigarette, è opportuno ridefinire la competenza del Consiglio federale sulla stessa base e nello stesso ordine di grandezza. In considerazione dell’aliquota d’imposta attuale, occorre pertanto accordare al Consiglio federale la stessa competenza valida per le sigarette.
Entro il 2020 l’UE aumenterà gradualmente l’imposta minima sul tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette dall’attuale 43 al 50 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Grazie alla nuova competenza attribuita al Consiglio federale, nei prossimi anni sarà possibile avvicinarsi a questi valori. Attualmente la Svizzera raggiunge il valore limite: l’imposta corrisponde al 45,811 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
1.2.3 Competenza d’esecuzione all’interno dell’Amministrazione delle dogane
Quando è stata approvata la legge sull’imposizione del tabacco, nell’intero atto legislativo la Direzione generale delle dogane è stata designata quale autorità competente. Di conseguenza, sino a fine 2009 tutte le imposizioni all’importazione sono state sbrigate a livello centrale a Berna.
Con l’entrata in vigore dell’ultima revisione della legge il 1° gennaio 2010, alcuni compiti sono stati decentralizzati. Le summenzionate imposizioni all’importazione vengono da allora sbrigate esclusivamente dagli uffici doganali. In futuro l’Amministrazione delle dogane intende, in linea di massima e per motivi di efficienza, svolgere a livello decentralizzato ulteriori compiti (p. es. determinati controlli presso fabbricanti svizzeri). Per quanto riguarda l’imposta sul tabacco, ciò ri-
11 Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto nel 2012 di fr. 182.60 corrisponde a un’aliquota di fr. 83.65 per chilogrammo (25 % di fr. 182.60 più fr. 38.00).