Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/88: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) · 14 pagine

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In Svizzera l’imposta minima di 115 euro è raggiunta senza problemi con l’attuale aliquota minima di 212.10 franchi. Tuttavia, il Consiglio federale persegue da sempre anche la strategia di avvicinarsi all’aliquota minima espressa in percentuale.

1.3.2 Tabacco trinciato fine

Nell’UE l’accisa globale sul tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette è attualmente pari ad almeno il 43 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 euro al chilogrammo.

Nei prossimi anni questa aliquota minima sarà aumentata gradualmente in tre tappe (2015: 46 %; 2018: 48 %; 2020: 50 %) passando a 54 e poi ad almeno 60 euro al chilogrammo.

In Svizzera il prezzo medio ponderato al chilogrammo di tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette immesso in consumo era nel 2012 di 182.60 franchi, con un’aliquota di 83.65 franchi, che corrisponde alle direttive dell’UE dal punto di vista sia dell’importo sia della percentuale (45,81 %).

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Adeguamento della competenza d’esecuzione

Art. 2

Sostituzione dell’espressione «Direzione generale delle dogane» con «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)».

Art. 15 cpv. 1, 2 e 3, art. 17 cpv. 1, art. 18 cpv. 1, art. 24 cpv. 1 lett. b, art. 36 cpv. 1 lett. g

Sostituzione dell’espressione «Direzione generale delle dogane» con «Amministrazione delle dogane».

Art. 19 cpv. 1

Sostituzione dell’espressione «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» con «Amministrazione delle dogane».

Queste modifiche servono per adeguare la competenza d’esecuzione che attualmente spetta alla Direzione generale delle dogane. In futuro i compiti di controllo dovranno poter essere eseguiti dagli uffici doganali.

2.2 Nuova competenza del Consiglio federale di aumentare l’imposta gravante le sigarette e il tabacco trinciato fine

Art. 11 cpv. 2 lett. a.