Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/88: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) · 14 pagine
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chiede un adeguamento della legge. Il progetto propone quindi di sostituire l’espressione «Direzione generale delle dogane» (ovvero Berna) con «Amministrazione delle dogane» (ovvero l’intera Amministrazione) in tutti gli ambiti che non rientrano necessariamente nella sfera di competenza della Direzione generale delle dogane. In questo modo si intende sfruttare ancor meglio le sinergie in ambito operativo.
1.2.4 Ulteriori adeguamenti
La legge sull’imposizione del tabacco è un atto legislativo relativamente vecchio, ma sempre allo stato attuale grazie ad adeguate revisioni parziali. Essa non crea problemi nell’esecuzione.
In particolare in vista delle revisioni di leggi attualmente in corso (p. es. diritto penale fiscale) e degli sviluppi internazionali, che potrebbero ripercuotersi direttamente sulla futura evoluzione del diritto nell’ambito della legge sull’imposizione del tabacco, attualmente si rinuncia a una revisione più ampia della legge.
1.3 Rapporto con il diritto europeo
Dal 1° gennaio 2010 il sistema fiscale svizzero è compatibile con l’UE per quanto riguarda tutti i prodotti.
La base legale vincolante nell’UE in ambito di imposizione del tabacco è la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato12.
1.3.1 Sigarette
Attualmente nell’UE l’accisa minima globale (specifica più ad valorem, imposta sul valore aggiunto esclusa) sulle sigarette deve rappresentare almeno il 57 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 101 euro per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 per cento.
Dal 1° gennaio 2014 l’accisa globale sulle sigarette sarà pari ad almeno il 60 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non potrà essere inferiore a 90 euro per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 115 euro per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 per cento.
12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 5.7.2011, pag. 24.