Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine
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3.3.3. Risultati dei negoziati
3.3.3.1. In generale
Attraverso il protocollo III, la Croazia diventa parte contraente dell’ALC e l’allegato II dell’ALC concernente la sicurezza sociale è esteso anche alla Croazia. L’allegato II è modificato in modo da integrare il regolamento (CE) n. 517/2013, che adegua i regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. La convenzione bilaterale di sicurezza sociale3 già conclusa con la Croazia è in linea di massima sospesa (art. 20 ALC) e sostituita dalle norme di coordinamento dell’ALC in tutti i casi in cui quest’ultimo disciplina la stessa materia. La convenzione bilaterale resta quindi applicabile ai casi che non sono contemplati dall’ALC. Le norme di coordinamento dell’ALC in materia di sicurezza sociale sono applicabili dall’entrata in vigore del protocollo III, senza restrizioni e senza periodi transitori, ad eccezione delle disposizioni transitorie concernenti l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. cap. 3.3.3.2 – Assicurazione contro la disoccupazione).
3.3.3.2. Le norme di coordinamento e le loro ripercussioni per le assicurazioni sociali svizzere
I principi di coordinamento dell’UE e le loro ripercussioni per le assicurazioni sociali svizzere sono commentati in dettaglio nel messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 5092, n. 273.22 e 273.23). L’allegato II ALC è stato nel frattempo modificato da tre decisioni del Comitato misto: la decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 (RU 2004 1277), la decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (RU 2006 5851) e la decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345). Qui di seguito sono menzionate unicamente le disposizioni dell’ALC interessate dalla presente estensione.
Assicurazione malattie
La Croazia non ha auspicato nessuno dei regimi speciali convenuti con altri Stati dell’UE. Si applicheranno quindi le normali disposizioni in materia di coordinamento.
Assicurazione vecchiaia e superstiti
L’ALC obbliga la Svizzera ad autorizzare i cittadini degli Stati membri dell’UE, in virtù del principio della parità di trattamento, ad affiliarsi all’AVS/AI facoltativa. In occasione della revisione dell’assicurazione facoltativa, il Parlamento ha deciso di abolire la possibilità di affiliarsi a questa assicurazione per le persone residenti nell'UE. Dall’entrata in vigore del protocollo III all’ALC questa disposizione si applica pertanto anche alla Croazia. Per i cittadini croati già assicurati è previsto un regime transitorio analogo a quello applicato dall’entrata in vigore dell’ALC.
Previdenza professionale
In base alla regolamentazione istituita dall’ALC, il versamento in contanti della prestazione di uscita dal regime obbligatorio di assicurazione al momento in cui la persona assicurata lascia la Svizzera non è più possibile una volta scaduto il periodo transitorio di cinque anni, ovvero a partire dal 1° giugno 2007, se l’assicurato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione pensione in uno Stato membro dell’UE. La Croazia sarà interessata da questa norma a partire dall’entrata in vigore del protocollo III, senza alcun nuovo periodo transitorio.
3 Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia; RS 0.831.109.291.1