Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine
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• Regime transitorio: analogamente ai protocolli I e II, il periodo transitorio resta di sette anni (2+3+2) a partire dall’entrata in vigore del protocollo III. La Svizzera può tuttavia avvalersi degli ultimi due anni solo se il Comitato misto approva la proroga all’unanimità. In assenza di tale approvazione è possibile invocare la clausola di salvaguardia per altri cinque anni dopo la scadenza del periodo transitorio di cinque anni (2+3); in caso contrario, e cioè se è possibile sfruttare integralmente i sette anni del periodo transitorio, la clausola di salvaguardia può essere invocata solo per altri tre anni. Di fatto, il regime transitorio ha dunque una durata complessiva di 10 anni (7 anni di periodo transitorio e 3 anni di clausola di salvaguardia o 5 anni di periodo transitorio e 5 anni di clausola di salvaguardia). Ciò corrisponde ai regimi transitori dei protocolli I e II. Le modifiche apportate al meccanismo della clausola di salvaguardia hanno tuttavia consentito di migliorare il contenuto del regime transitorio di 10 anni del protocollo III rispetto a quello dei protocolli I e II.
• Contingenti (periodo transitorio): dal quinto al settimo anno dopo l’entrata in vigore del protocollo III, i contingenti vengono leggermente aumentati rispetto ai calcoli pro rata.
• Calcolo del valore soglia (clausola di salvaguardia): durante il sesto e il settimo anno, per invocare la clausola di salvaguardia (valore soglia) è determinante unicamente l’anno precedente (finora: media degli ultimi tre anni).
• Entità dei contingenti (clausola di salvaguardia): se viene invocata la clausola di salvaguardia, il contingente relativo all’anno successivo per i permessi di dimora B corrisponde al 105 per cento della media dell’anno in corso e dei due anni precedenti, mentre quello per i permessi per dimoranti temporanei L è pari al 110 per cento.
Il risultato dei negoziati è confluito in un protocollo III all’ALC, che è stato siglato il 15 luglio 2013. Il protocollo definisce principalmente le modalità del periodo transitorio, imperniato sul principio di reciprocità, e la fissazione di contingenti progressivi. I negoziati sono stati incentrati anche sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II ALC, cfr. allegato II del protocollo III) e sul riconoscimento dei diplomi (allegato III ALC, cfr. allegato III del protocollo III), che a loro volta sono parte integrante dell’ALC (art. 15 ALC).
Allo scadere del regime transitorio, in Svizzera i cittadini croati beneficeranno dello stesso trattamento riservato alle altre parti contraenti. I termini e i contingenti negoziati garantiranno un’apertura controllata del mercato del lavoro.
3. Disposizioni materiali del protocollo III
3.1. Parte generale
Struttura: il presente protocollo III poggia su una struttura sostanzialmente paragonabile a quella dei protocolli I e II. La parte principale disciplina il periodo transitorio per quanto riguarda il mantenimento delle restrizioni nazionali relative al mercato del lavoro (contingenti, priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative). L’allegato I riguarda le misure transitorie per l’acquisto di terreni agricoli. L’allegato II disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l’allegato III il riconoscimento dei diplomi con la Croazia.
In virtù dell’articolo 1 capoverso 2 del protocollo III, i cittadini croati beneficeranno delle disposizioni dell’ALC secondo le condizioni e i termini definiti in questo protocollo. Lo statuto giuridico dei cittadini croati sarà retto dall’ALC, fatte salve le disposizioni transitorie previste nel protocollo III per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro. Ciò concerne tra l'altro la non discriminazione nel campo d’applicazione dell’accordo (parità di trattamento con i cit-