Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
assicurativi né per la Confederazione.
La Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, istituzioni incaricate dell’applicazione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale che fungono da organismi di collegamento con l'estero, non necessitano di personale supplementare. Anche l'Istituzione comune LAMal non prevede alcun fabbisogno di personale supplementare per l’applicazione delle riduzioni dei premi a favore di beneficiari di rendite e dei loro familiari; lo stesso dicasi per gli altri compiti che le sono attribuiti in base all’articolo 18 capoversi 2bis - 2quater LAMal (decisioni in merito a domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione, affiliazione d’ufficio a un assicuratore, sostegno fornito ai Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi).
3.4. Adeguamenti legislativi necessari
Sicurezza sociale: Trasposizione generale
Affinché le disposizioni sul coordinamento previste dall’ALC si applichino a complemento delle disposizioni di legge nazionali e, in caso di disposizioni divergenti, prevalgano, in ogni legge concernente le assicurazioni sociali è stato precisato che occorre tenere conto
dell’accordo e degli atti giuridici in esso designati (cfr. messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali, n. 275.211). In tutte le leggi interessate, queste cosiddette disposizioni di rinvio devono essere completate in modo tale che le stesse regolamentazioni siano applicabili anche alla Croazia.
Le disposizioni di rinvio vigenti devono inoltre essere aggiornate e completate con i nuovi atti giuridici menzionati nell’accordo.
Dall’entrata in vigore dell’accordo, l’allegato II ALC è stato adeguato da tre decisioni del Comitato misto: la decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 (RU 2004 1277), la decisione n.
1/2006 del 6 luglio 2006 (RU 2006 5851) e la decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345). Un quarto aggiornamento dell’allegato II ALC è in preparazione.
Il Consiglio federale ha approvato, in virtù della sua competenza, gli aggiornamenti
dell’allegato II ALC che precisano i principi di coordinamento e la loro attuazione tecnica e non richiedono adeguamenti materiali a livello di legge.
Non ha tuttavia potuto aggiornare i rinvii all’allegato II ALC, nonché agli atti giuridici menzionati in quest'ultimo, contenuti nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali, non essendo competente.
Lo stesso vale per l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS, che finora è stato aggiornato a due riprese. È previsto un terzo aggiornamento, che richiederà anche un adeguamento dei riferimenti al diritto comunitario nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali.
Per questi motivi la disposizione di rinvio nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali è stata riformulata. Al capoverso 1 è prevista una designazione più precisa del diritto applicabile mediante un riferimento al campo d’applicazione personale, agli atti giuridici comunitari applicabili e alla versione dell’allegato II ALC applicabile alla Svizzera. Questa formulazione comprende l’estensione a nuovi Stati membri, come la Croazia.
Sono ora menzionati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, in cui sono stati aggiornati i principi di coordinamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, applicabili alla Svizzera a partire dal terzo aggiornamento dell’allegato II ALC. Nella misura in cui vi si fa riferimen-