Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine

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Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)

Assicurazione facoltativa: in occasione della revisione dell’assicurazione AVS/AI facoltativa, il Parlamento ha deciso di sopprimere questa assicurazione sul territorio della CE. Con l’entrata in vigore del protocollo relativo all’estensione dell’ALC alla Croazia, l’assicurazione facoltativa è abolita anche in questo Stato. Come per l’ultima estensione dell’ALC ai nuovi Stati membri dell’UE, per gli attuali affiliati all’assicurazione facoltativa residenti in Croazia occorre inserire nella LAVS una nuova disposizione transitoria (cfr. messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, n. 5.2.1.2). Secondo il capoverso 1 di questa disposizione transitoria, le persone già assicurate a titolo facoltativo in Croazia al momento dell’entrata in vigore del protocollo restano assicurate per un massimo di altri sei anni consecutivi. Le persone che al momento della revisione della legge hanno già compiuto 50 anni possono tuttavia rimanere assicurate fino al raggiungimento dell’età legale di pensionamento.

Il capoverso 2 disciplina le prestazioni assistenziali per i cittadini svizzeri. Le prestazioni il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore di queste modifiche continueranno ad essere concesse finché non saranno adempiute le condizioni in materia di redditi. Gli importi non verranno tuttavia più aumentati.

3.5. Riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III del protocollo III all’ALC)

3.5.1. Introduzione

A partire dalla sua adesione, la Croazia partecipa a pieno titolo al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali. Essa applica pertanto in primo luogo la direttiva 2005/36/CE4 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come pure le direttive relative agli avvocati5 e ai prodotti tossici6, atti iscritti nell’allegato III ALC concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali. L’atto di adesione della Croazia ha modificato la direttiva 2005/36/CE7 su due punti relativi alle professioni sanitarie e le direttive menzionate sono state modificate, all’interno dell’UE, dalla direttiva 2013/25/UE8, che designa in particolare i diplomi croati che devono essere riconosciuti automaticamente nell’UE (regime applicabile ai medici, ai dentisti, ai farmacisti, ai veterinari, agli infermieri, alle ostetriche, agli architetti e agli avvocati alle condizioni stabilite dalle direttive corrispondenti). Per tenere conto dell’adesione della Croazia e delle relative modifiche legislative intervenute nell’UE è pertanto necessario rivedere l’allegato III.

3.5.2. Risultato dei negoziati

I negoziati si sono concentrati sui diplomi croati concernenti le professioni sanitarie che la Svizzera dovrà riconoscere automaticamente in base alla direttiva 2005/36. La Svizzera ha potuto verificare gli sforzi compiuti dalla Croazia per rendere le sue formazioni eurocompatibili. Ad eccezione di alcuni diplomi di ostetrica esclusi dalla libera circolazione delle persone

4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta

5 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17, e direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36

6 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1, e direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5

7 Art. 23 par. 5 [nuovo] (diritti acquisiti delle professioni sanitarie) e 43b [nuovo] (esclusione di determinate categorie di ostetriche dal regime di riconoscimento automatico)

8 Direttiva del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368