Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine

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dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41, detta anche «Lex Koller») sono applicabili ai cittadini croati così come ai cittadini dell’UE-27 e agli svizzeri domiciliati all’estero. Non è pertanto necessario adeguare la LAFE al protocollo III. Secondo la LAFE vigente, l’acquisto di una residenza secondaria, al pari di un’abitazione di vacanze, è soggetto ad autorizzazione e a contingenti. Inoltre, tale autorizzazione può essere ottenuta soltanto a condizioni ben precise. D’altra parte, benché l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone all’estero non sia più soggetto alle restrizioni della Lex Koller, la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) limita l’acquisto di terreni agricoli in generale, indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio, con l’applicazione del principio del «coltivatore diretto», che rende praticamente impossibili gli acquisti da parte di persone provenienti dalla Croazia, dal momento che la Croazia non confina con la Svizzera.

Per quanto riguarda il regime transitorio per l’acquisto di terreni agricoli era già stata prevista una soluzione separata nei protocolli I e II. Il protocollo III rientra in tale quadro e non introduce un regime speciale su questo punto.

3.3. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II del protocollo III all’ALC)

3.3.1. Situazione iniziale

In virtù dell’ALC, dal giugno 2002 le relazioni tra la Svizzera e l’UE in materia di sicurezza sociale sono disciplinate dalle relative norme di coordinamento dell’UE. Queste ultime sono contenute nei regolamenti (CE) n. 883/20041 (disposizioni di diritto materiale) e 987/20092 (disposizioni di applicazione) e riguardano tutti i rami di assicurazione tradizionali. «Coordinamento» significa che gli Stati contraenti devono rispettare, nell’applicazione delle loro leggi sulle assicurazioni sociali, determinati principi comuni (p. es. il divieto di qualsiasi discriminazione legata alla cittadinanza, il versamento di prestazioni in denaro all’estero, il computo dei periodi di assicurazione all’estero per soddisfare il requisito della durata minima di assicurazione, il rimborso dei costi nell’ambito dell’assicurazione malattia e infortuni) in caso di contesti transfrontalieri, ma che per il resto sono liberi di impostare le loro leggi in base alle loro esigenze. I punti essenziali delle norme di coordinamento e le particolarità strutturali dell’ALC sono descritti nel messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 5092).

3.3.2. Obiettivo e svolgimento dei negoziati

Lo scopo dei negoziati era quello di integrare la Croazia nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale esistente tra la Svizzera e l’UE. Tale coordinamento doveva attenersi alle stesse norme già convenute con i 27 Stati membri dell’UE e gli adeguamenti dovevano limitarsi agli ambiti per i quali erano già previsti regimi speciali nell’ALC.

1 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43); RS 0.831.109.268.1

2 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11