Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine

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Lavoratori ammessi per una durata fino a quattro mesi: in base all’articolo 2 lettera b numero 2c del protocollo III, la Svizzera manterrà la regolamentazione attuale per quanto riguarda l’ammissione di lavoratori per una durata massima di quattro mesi. Conformemente all’articolo 19 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), le attività lucrative di una durata fino a quattro mesi rimarranno escluse dai contingenti, mentre i requisiti concernenti le qualifiche professionali saranno mantenuti. L’accesso al mercato del lavoro di lavoratori temporanei poco qualificati sarà possibile a condizione che siano disponibili contingenti di permessi per dimoranti temporanei.

Prestatori di servizi: la soluzione settoriale è stata discussa con le parti sociali. Secondo i dati della SECO, con le presenti disposizioni i settori più sensibili resteranno maggiormente protetti. La Svizzera potrà continuare ad applicare, nella misura prevista dalle disposizioni dei protocolli I e II all’ALC, restrizioni all’ammissione dei prestatori di servizi (priorità dei lavoratori indigeni, controllo dei salari e criteri relativi alla qualifica professionale elevata) nei settori dell'edilizia (settore edile principale e rami accessori dell’edilizia), dell’orticoltura, della pulizia in aziende nonché dei servizi di sorveglianza e di sicurezza (art. 2 lett. b n. 2c del protocollo III).

Lavoratori indipendenti: i lavoratori indipendenti dei nuovi Stati membri beneficiano della libertà di stabilimento all’interno dell’UE senza restrizioni dall’entrata in vigore del relativo atto di adesione. In virtù del protocollo III, in Svizzera i lavoratori indipendenti provenienti dalla Croazia saranno trattati in modo sostanzialmente equivalente a quelli degli altri Stati membri dell’UE. Le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni e controlli salariali) non potranno quindi essere fatte valere nei loro confronti. Per i primi due anni del periodo transitorio essi saranno però soggetti ai contingenti fissati nel protocollo III (art. 2 lett. b n. 1c).

Attuale regolamentazione autonoma fino all’entrata in vigore del protocollo III: fino all’entrata in vigore del protocollo III, i cittadini croati rimangono assoggettati alla regolamentazione applicabile ai cittadini degli Stati terzi secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e l’OASA. Nel periodo compreso tra la data della firma del protocollo III e la sua entrata in vigore, la Svizzera si è impegnata su base autonoma a mettere a disposizione della Croazia contingenti preferenziali. In base alla decisione contenuta in una dichiarazione comune allegata al protocollo III, i cittadini croati potranno beneficiare di un contingente di 50 unità di permessi B e 450 unità di permessi L.

3.2. Regime transitorio per l’acquisto di terreni agricoli (allegato I del protocollo III all’ALC)

Nell’ambito dei negoziati di adesione tra l’UE e la Croazia, per quest’ultima sono state ammesse misure transitorie concernenti l’acquisto di terreni agricoli e residenze secondarie. Durante un periodo prestabilito, la Croazia potrà conservare o, se necessario, introdurre un divieto o delle restrizioni per quanto riguarda tali acquisti da parte di stranieri non residenti in Croazia. Il termine fissato per i terreni agricoli è di sette anni, quello per le residenze secondarie è di cinque anni.

La Svizzera riprende integralmente le restrizioni per un periodo di sette (al massimo dieci) anni nell’ambito del protocollo III (allegato I) senza riservarsi le stesse misure. Il termine inizia a decorrere con l’entrata in vigore del protocollo. Non si tratta quindi di un regime reciproco. Per l’acquisto di immobili in Svizzera, tuttavia, le disposizioni della legge federale del 16