Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine

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1. In generale

I sette accordi settoriali («Accordi bilaterali I») conclusi tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) il 21 giugno 1999 sono entrati in vigore il 1° giugno 2002. Fatta eccezione per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), questi accordi sono stati estesi automaticamente ai dieci Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004 (UE-10). L’estensione dell’ALC all’UE-10 ha invece richiesto ulteriori negoziati (conclusione di un protocollo I all’ALC) a causa del carattere «misto» dell’accordo (l’ALC è stato concluso tra la Svizzera, da un lato, e la CE e i suoi Stati membri, dall’altro). Secondo l’articolo 2 lettera b del decreto federale dell’8 ottobre 1999 che approva gli Accordi bilaterali I (RU 2002 1527), l’Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referendum l’estensione dell’ALC agli Stati che al momento della sua accettazione non appartenevano alla Comunità europea. Per questo motivo è esclusa un’estensione automatica nell’ambito dell’allargamento dell’UE. Il protocollo I è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

Con l’adesione all’UE della Bulgaria e della Romania il 1° gennaio 2007 è stato necessario concludere un protocollo aggiuntivo all’ALC (protocollo II) per estendere l’ALC anche a questi due nuovi Stati membri (UE-2), come già accaduto con l’UE-10. Il protocollo II relativo

all’estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania è entrato in vigore il 1° giugno 2009.

Con l’adesione della Croazia, avvenuta il 1° luglio 2013, l’UE ha completato la sua sesta tornata di allargamento. Come già per l’UE-10 e l’UE-2, anche l’estensione dell’ALC alla Croazia richiede la conclusione di un protocollo aggiuntivo (protocollo III).

2. Svolgimento e risultati dei negoziati

Nell’ambito dei negoziati concernenti l’estensione dell’ALC alla Croazia è stato adempiuto il mandato negoziale del Consiglio federale e gli obiettivi stabiliti sono stati pienamente raggiunti. I negoziatori sono tra l’altro riusciti a migliorare nettamente il meccanismo della clausola di salvaguardia: in particolare, è stata trovata una soluzione per eliminare l’effetto di aggiramento attraverso i permessi L nel caso in cui le condizioni per invocare la clausola di salvaguardia siano soddisfatte solo per i permessi B e viceversa.

I negoziati con l’UE miravano inoltre a definire, analogamente ai protocolli I e II, disposizioni transitorie adeguate per introdurre la libera circolazione delle persone con la Croazia in modo graduale e controllato. Complessivamente il periodo durante il quale la Svizzera può, a determinate condizioni, limitare l’accesso dei cittadini croati al mercato del lavoro svizzero è di 10 anni, come per i protocolli I e II. Il miglioramento del meccanismo della clausola di salvaguardia ha tuttavia consentito di migliorare il contenuto del periodo di 10 anni del protocollo III rispetto ai protocolli I e II. Conformemente al regime transitorio applicato agli Stati dell’UE-10 e dell’UE-2 secondo i protocolli I e II all'ALC, anche per i cittadini croati è previsto un accesso a tappe al mercato del lavoro svizzero.

Qui di seguito sono descritte le principali differenze rispetto ai protocolli I e II (cfr. anche i commenti al cap. 3.1).

• Miglioramento del meccanismo della clausola di salvaguardia: se sono raggiunte le condizioni quantitative per invocare la clausola di salvaguardia per una categoria di permessi (B o L), la clausola di salvaguardia può essere invocata al tempo stesso anche per l’altra categoria di permessi (B e L). Nel caso dell’applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati dell’Europa dell’Est dell’UE-8 nel 2012/2013, per esempio, senza l’effetto di aggiramento sarebbe stato possibile concedere circa 1000 permessi in meno.