Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 13 pagine
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tempo derivano principalmente dal versamento di rendite AVS/AI all’estero. Nel caso della Croazia, il versamento di rendite all’estero è già previsto dalla convenzione bilaterale di sicurezza sociale, fatta eccezione per i quarti di rendita dell’AI. Non sono quindi previsti costi supplementari.
Per quanto i costi supplementari dovuti all’esportazione di quarti di rendita, le esperienze maturate indicano che sono trascurabili. In futuro gli assegni per grandi invalidi dell’AVS dovranno essere versati anche agli aventi diritto residenti in Svizzera che percepiscono una rendita croata. Questi casi dovrebbero essere limitati e quindi rappresentare costi relativamente irrilevanti. Anche la soppressione del periodo di attesa per le prestazioni complementari dovrebbe tradursi complessivamente in costi supplementari minimi poiché i beneficiari di rendite straniere possono venire in Svizzera solo se dispongono di mezzi sufficienti per sopperire ai propri bisogni.
Assicurazione contro gli infortuni
In questo settore, gli interessi sugli anticipi accordati in Croazia nell’ambito del rimborso dei costi sono a carico della Confederazione. I costi supplementari in seguito all’adesione della Croazia dovrebbero comunque essere trascurabili. Quanto agli eventuali costi supplementari dovuti alle indennità per malattia professionale, non è possibile stimarli: le esperienze effettuate finora con l’ALC non forniscono elementi sufficienti per poter quantificare questi costi.
Assicurazione contro la disoccupazione
Le esperienze maturate con l’UE-15, l’UE-10 e l’UE-2 hanno mostrato che i costi previsti in materia di assicurazione contro la disoccupazione non si sono confermati. Non bisogna pertanto temere un aumento considerevole dei costi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Prendendo come base di calcolo i contingenti del primo anno di applicazione del protocollo III (54 permessi di dimora e 543 permessi per dimoranti temporanei), i costi supplementari netti (spese supplementari meno contributi supplementari riscossi) non dovrebbero superare i 2 milioni di franchi svizzeri nel caso in cui i contingenti fossero utilizzati integralmente. Allo scadere del periodo transitorio, quando i contingenti raggiungeranno 300 unità per i permessi di dimora e 2300 unità per i permessi per dimoranti temporanei, i costi supplementari netti non dovrebbero superare i 4 milioni di franchi nel caso in cui i contingenti fossero utilizzati integralmente. Queste cifre includono i rimborsi alla Croazia dei contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori con contratti di durata inferiore a un anno (ossia circa 1 milione di franchi svizzeri all’inizio del periodo transitorio e 2 milioni al termine di quest'ultimo).
Assegni familiari
Diritto federale: saranno esportati anche gli assegni per l’economia domestica versati ai lavoratori agricoli la cui famiglia risiede in Croazia. Le ripercussioni finanziarie saranno tuttavia minime, sia perché il numero di aziende in questo settore è in diminuzione sia perché nella maggior parte dei casi l’assunzione di lavoratori croati andrebbe a scapito dei cittadini di altri Stati dell’UE.
Assegni familiari cantonali: per mancanza di dati, non è possibile stimare gli eventuali costi supplementari nell’ambito degli assegni familiari cantonali.
3.3.4.2. Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il protocollo III estende solo minimamente le nostre relazioni in materia di assicurazioni sociali con la Croazia. Non si prevede un aumento del lavoro amministrativo né per gli istituti