Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine

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federale del 10 agosto 1973, garantiscono alla Svizzera un seggio nel consiglio di amministrazione del Collège d’Europe. L’istituto, fondato nel 1949, è il più vecchio istituto di studi europei postuniversitari. Sulla base dell’accordo di cooperazione del 19 settembre 1991 tra la Confederazione svizzera e l’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze ogni anno vengono ammessi sei candidati svizzeri, i quali ricevono una borsa di studio e sono esonerati dalle tasse di frequenza. L’IUE, fondato nel 1972 dagli Stati membri della Comunità europea di allora, è un istituto di formazione internazionale che offre corsi postlaurea in scienze politiche e sociali, economia, diritto, storia e storia della cultura.

Capoverso 2: Il calcolo dell’importo delle borse di studio a pieno titolo avviene secondi principi stabiliti a tal proposito dagli istituti universitari. Da ciò si evince che il numero di borse di studio dipende dal limite dei crediti stanziati.

Capoverso 3: I principi della procedura di selezione definiscono la frequenza annuale di presentazione delle domande e i criteri di ammissione e di assegnazione. In caso di modifiche da parte degli istituti universitari, tali criteri vengono adeguati di conseguenza.

Capitolo 4: Aiuti finanziari per il rafforzamento e l’ampliamento della cooperazione internazionale in materia di educazione

Art. 18 Sussidi

Per i rappresentanti dello spazio formativo svizzero è indispensabile poter partecipare ad attività internazionali. In questo contesto svolgono un ruolo importante la creazione e la divulgazione di conoscenze specialistiche tramite la collaborazione con reti di esperti, l’identificazione di potenzialità non sufficientemente sfruttate e il potenziamento dell’eccellenza scientifica. A tal fine occorre una base che permetta di promuovere eventi (convegni), progetti e programmi affinché la Svizzera possa impegnarsi attivamente in favore del trasferimento transfrontaliero di sapere, contribuire alla sua formazione e parteciparvi. Un ruolo importante spetta alle istituzioni e alle organizzazioni che

allestiscono concorsi internazionali con l’obiettivo di promuovere la crescita scientifica o che offrono agli studenti particolarmente meritevoli la possibilità di svolgere soggiorni all’estero e partecipare a eventi internazionali. Vi sono poi le istituzioni che offrono ai docenti delle università e degli istituti universitari svizzeri l’opportunità di trascorrere uno o due semestri all’estero dove collaboreranno con autorevoli scienziati stranieri e affineranno così la loro capacità di pensare e agire in modo innovativo e di istaurare contatti a livello transdisciplinare e internazionale. Ricordiamo infine la partecipazione della Svizzera alle attività di varie organizzazioni internazionali nel settore formativo.

La condizione per ottenere il sostegno finanziario è che l’iniziativa provenga dal mondo scientifico e della formazione. Non è infatti compito della Confederazione lanciare progetti. Tra le organizzazioni finanziate per lo svolgimento di attività internazionali rientrano la fondazione «Scienza e gioventù», l’Associazione delle olimpiadi scientifiche svizzere e la Fondazione svizzera degli studi. Inoltre,

vengono sovvenzionati anche gli istituti di studi avanzati per la promozione dell’eccellenza scientifica. Il finanziamento di queste attività si basa sull’ordinanza sulla concessione di contributi per la

cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, abrogata il 1° gennaio 2014. Il volume dei sussidi rimane invariato e ammonta in media a 1,5 milioni di franchi all’anno (2013- 2016).

Art. 19 Condizioni

Conformemente al capoverso 1 i progetti per rafforzare e ampliare le cooperazioni internazionali in materia di formazione e scienza possono essere sostenuti se sono d’interesse nazionale o se sono rilevanti sotto il profilo politico-formativo svizzero (lettera a), se al momento previsto il progetto non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali (lettera b). La concessione dei sussidi presuppone inoltre che l’istituzione o l’organizzazione beneficiaria garantisca un impiego efficiente dei fondi e un onere amministrativo ridotto (lettera c) e che il progetto non sia già sostenuto da altri sussidi della

Confederazione (lettera d).