Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine

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In caso di mancata associazione l’agenzia nazionale svolge i compiti di cui al capoverso 2 analogamente ai compiti di un’agenzia nazionale nel quadro di un’associazione. In caso di mancata associazione viene meno anche la partecipazione ai costi derivati dal budget di programma dell’UE e la Svizzera è tenuta ad assumersi i costi complessivi per la gestione degli enti designati a svolgere il ruolo di agenzia nazionale (capoverso 1).

Conformemente al capoverso 2 vengono indennizzati i costi per l’adempimento dei compiti che le sono stati delegati. In questo contesto è fondamentale curare i principali aspetti legati alla gestione dei progetti di mobilità e di cooperazione (bando di concorso, presentazione della domanda, gestione dei fondi, presentazione del rapporto), nonché le attività di informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione e le visite preparatorie. Occorre garantire che l’agenzia nazionale impieghi i sussidi in modo efficiente.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni e vigilanza

Conformemente al capoverso 1 la SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l’istituto selezionato. Se più enti svolgono i compiti dell’agenzia nazionale, la SEFRI stipula convenzioni separate che delimitano in modo chiaro i relativi ambiti d’attività.

La convenzione sulle prestazioni di cui al capoverso 2 indica nel dettaglio le prestazioni da fornire e le modalità per l’assegnazione delle indennità.

Il capoverso 3 disciplina la procedura per regolamentare eventuali deroghe all’articolo 6 capoverso 1 nel quadro della convenzione sulle prestazioni.

Per quanto concerne la vigilanza, il capoverso 4 prevede per la SEFRI gli stessi obblighi di cui

all’articolo 12 capoverso 1.

Capoverso 4: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 16

Il capoverso 1 stabilisce che il DEFR, dipartimento competente, è autorizzato, nell’ambito della

cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati

internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Tali trattati devono essere conclusi soltanto nei limiti dei crediti stanziati e riguardano quelle cooperazioni europee multilaterali che

rappresentano un importante supporto ai programmi, ma che non sono finanziate nell’ambito dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù (p. es. l’istituto europeo CEDEFOP, che esisteva già prima dell’avvio dei programmi e ha una propria base giuridica europea).

Secondo il capoverso 2 inoltre vi è la possibilità di affidare questa competenza a un ufficio federale. Occorrerà poi verificare in ogni singolo caso se esiste un trattato di portata limitata e il contratto non può essere concluso dal Consiglio federale, bensì dal dipartimento o dall’ufficio federale competente (purché sia prevista tale delega).

Capitolo 3: Borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei

Art. 17

Capoverso 1: In base alla decisione del Consiglio federale del 10 agosto 1973 in merito al contributo svizzero al Collège d’Europe di Bruges (Belgio) di norma la Svizzera garantisce borse di studio a quattro studenti svizzeri presso il Collège d’Europe. Queste borse sono composte da un sussidio ai beneficiari delle borse di studio e da contributi all’istituto che, in base alla decisione del Consiglio

73. L’articolo 18 stabilisce gli importi minimi assegnati per settore formativo: istruzione superiore 33,3 %, formazione professionale 17%, istruzione scolastica 11,6%, formazione degli adulti 3,9%, gioventù 10%.

14 RS 172.010