Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine

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a. la partecipazione della Svizzera ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Le misure di cui al numero 2 sono da intendere come complemento alle misure di cui al numero 1;

b. la concessione di borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei;

c. altri sussidi per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione, e;

d. la concessione di contributi alla Casa svizzera nella CIUP.

Capitolo 2: Partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Sezione 1: Assegnazione di sussidi

Art. 2 Principio

L’assegnazione di sussidi federali per le attività dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù è possibile soltanto se la Svizzera partecipa come Paese non associato. In caso di associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, la Svizzera versa un contributo obbligatorio alla CE sulla base di un trattato internazionale. I partecipanti svizzeri sono finanziati direttamente mediante il budget dell’UE. In questo caso il finanziamento di progetti di mobilità e di cooperazione ai sensi degli articoli 4 e 5 è disciplinato in tale trattato internazionale. Le direttive attuative del programma sono mantenute e non necessitano di un’ulteriore specificazione nella presente ordinanza. In caso di mancata associazione, i partecipanti svizzeri possono essere sostenuti per singoli progetti.

Art. 3 Condizioni per la concessione di sussidi

Il capoverso 1 stabilisce che i sussidi sono concessi per due tipologie di progetto: i progetti di mobilità e i progetti di cooperazione ai sensi delle azioni chiave 1, 2 e 3 del programma Erasmus+. In presenza di un accordo bilaterale o multilaterale reciproco e in assenza di un duplice finanziamento proveniente dai fondi dell’UE, le condizioni per la concessione dei sussidi federali di cui all’articolo 2 garantiscono la partecipazione della Svizzera in qualità di istituzione partner autofinanziata di un Paese partner. Negli altri casi vale il principio della partecipazione propria ai costi. Tale principio è valido per tutti i progetti sostenuti dai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Secondo il capoverso 2, il sostegno di un partecipante svizzero comporta la partecipazione di almeno un Paese associato ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Oltre ai membri dell’UE, questo concerne al momento anche i Paesi SEE/AELS e i Paesi candidati all’adesione all’UE. Per quanto concerne le attività extrascolastiche, nonché a livello europeo, il focus geografico è più ampio e, oltre ai Paesi associati, comprende anche i Paesi limitrofi all’UE (Europa sudorientale, Europa orientale/Caucaso, area del Mediterraneo).

Art. 4 Sussidi per i progetti di mobilità

I progetti di mobilità favoriscono la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento. Si incentiva la mobilità di studenti, studenti delle scuole professionali, persone in formazione, scolari e personale delle istituzioni formative. Inoltre viene promossa la mobilità dei giovani tra i Paesi partecipanti nel settore dell’apprendimento formale e informale nonché di persone attive in organizzazioni o attività giovanili. I progetti di mobilità nel settore delle scuole universitarie si fondano sul principio di reciprocità poiché nel proprio accordo interistituzionale tali scuole stabiliscono contingenti reciproci in materia di mobilità. Dato che la Svizzera non è associata ai programmi in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, la mobilità dei partecipanti europei in Svizzera non viene finanziata. Affinché i partecipanti svizzeri (studenti, docenti, personale delle scuole universitarie) possano beneficiare dei progetti di mobilità occorre indennizzare gli istituti svizzeri coinvolti anche per l’accoglienza dei partecipanti stranieri provenienti dai Paesi che aderiscono ai programmi. Al di fuori del settore universitario, gli istituti svizzeri vengono indennizzati per i progetti di mobilità «in arrivo», se anche loro portano avanti progetti di mobilità presso i propri istituti partner in base al principio di reciprocità. Nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche non vige alcuna reciprocità.