Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine
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Art. 8 Informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione
L’informazione e la consulenza ai partecipanti svizzeri sono fondamentali per il successo della partecipazione ai programmi dell’UE. Si punta ad aumentare il livello di partecipazione. Questi servizi possono essere forniti dalla SEFRI e/o da altri enti appositamente incaricati (capoverso 1).
Per ottenere la massima efficacia, i prodotti e i rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e di cooperazione devono essere divulgati e valorizzati (capoverso 2).
Art. 9 Rappresentanza degli interessi svizzeri
La Svizzera può far valere i propri interessi all’interno dei comitati e delle istituzioni dell’UE o dei suoi Stati membri nel settore dell’educazione, garantendo così la continuità della sua collaborazione.
Per quanto concerne le reti europee come Eurydice o Eurodesk, la SEFRI nomina anche i delegati che rappresentano queste reti in Svizzera e partecipano alle attività a livello europeo.
Art. 10 Visite preparatorie
Affinché gli istituti svizzeri possano preparare le domande di progetto insieme ai loro partner in Europa vengono finanziate apposite visite preparatorie. Se un’organizzazione è già in contatto con alcuni istituti partner di un Paese che partecipa ai programmi, può richiedere una visita preparatoria in uno di questi istituti. Durante questa visita si incontrano tutti i partecipanti che intendono presentare una richiesta insieme. L’obiettivo è stabilire i contenuti e i metodi del progetto, assegnare i compiti e le competenze, concordare un piano di lavoro e compilare i moduli di domanda. In caso di mancata associazione, le visite preparatorie sono ancora più importanti per consentire agli istituti svizzeri di essere coinvolti nell’organizzazione dei progetti che verranno promossi in futuro. Questo compito può essere svolto dalla SEFRI e/o da un ente appositamente incaricato (capoverso 1).
I capoversi 2 e 3 definiscono la procedura per la concessione di sussidi e l’aliquota massima prevista.
Art. 11 Organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative
Per integrare la Svizzera nello spazio formativo europeo e coinvolgere in modo mirato gli operatori svizzeri, piuttosto eterogenei, nelle attività dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù occorrono misure aggiuntive nei settori delle reti e della collaborazione istituzionale. Per offrire agli interessati un’assistenza conforme alle loro esigenze, i Paesi partecipanti finanziano – a complemento delle prestazioni dell’agenzia nazionale – servizi e centri di contatto che ricoprono importanti funzioni di coordinamento tra la Svizzera e l’UE per le attività di educazione, formazione professionale e gioventù. A Bruxelles questo compito viene svolto dalla Missione della Svizzera presso l’Unione europea, sostenuta dal Fondo nazionale svizzero (FNS) e dall’ufficio di collegamento SwissCore, cofinanziato dalla SEFRI.
I servizi che hanno già ricevuto sussidi pubblici nel quadro della partecipazione ufficiale, in particolare NARIC, Eurydice, Europass, Euroguidance, eTwinning, Youthpass e Eurodesk, sono elencati nel Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-202011. Se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 2, possono essere sostenuti anche ulteriori servizi e organi di contatto.
Vengono costantemente lanciate nuove iniziative che apportano valore aggiunto alla collaborazione europea, come ad esempio lo scambio di buone pratiche nel settore della formazione professionale duale. Anche in questo contesto sono determinanti le condizioni di cui al capoverso 2, tenendo conto del fatto che i progetti non possono essere finanziati in via sussidiaria attraverso altre fonti.
Il capoverso 3 stabilisce per quali costi devono essere concessi sussidi in relazione alle partecipazioni svizzere. In questo contesto occorre inoltre garantire che le istituzioni e le organizzazioni svizzere impieghino i sussidi in modo efficiente.
11 FF 2013 1763, p. 1778