Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine

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 dopo la partecipazione a pieno titolo dal 2011, il nuovo status di adesione della Svizzera ai

programmi per la formazione e la gioventù dell’UE a partire dal 2014 richiede un adeguamento delle sezioni 2 (Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni) e 3 (Contributi per i programmi) dell’attuale ordinanza. La nuova ordinanza è concepita sia per la partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia per un’eventuale nuova associazione;

 per quanto concerne la concessione delle borse di studio per la formazione presso istituti

universitari europei, la presente ordinanza disciplina le basi di calcolo e le procedure;

 la nuova ordinanza fornirà le basi per la promozione di progetti di cooperazione internazionali in

materia di formazione e scienza, finora sostenuti mediante l’ordinanza del DEFR del 4 luglio 20016 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, abrogata il 1° gennaio 2014. I fondi necessari sono previsti nel Messaggio ERI 2013-2016;

 con l’entrata in vigore il 1°gennaio 2015 della legge federale del 30 settembre 20117 sulla

promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), nelle disposizioni relative alla Casa svizzera a Parigi (chiamata anche Fondation Suisse) occorre considerare anche la fusione delle tre conferenze dei rettori in un’unica Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

1.2 Necessità di regolamentazione a livello di ordinanza

L’ordinanza mira a disciplinare la modalità di partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e a stabilire direttive procedurali chiare in materia di finanziamento. Dal punto di vista giuridico l’avamprogetto tiene conto delle mutate

condizioni quadro che si applicherebbero sia alla partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia in caso di eventuale nuova associazione al programma Erasmus+. In questo contesto sono

determinanti i principi approvati dal Consiglio federale il 16 aprile 2014 e il 19 settembre 2014. Il testo definisce i criteri per l’assegnazione delle borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei. Sono inoltre sanciti a livello di ordinanza il rafforzamento e l’ampliamento della collaborazione internazionale nell’ambito della formazione. Vengono infine ribadite le modalità di concessione dei contributi in favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) nonché le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera secondo l’articolo 25 capoverso 1 nel quadro attuale.

2 Commento alle singole disposizioni

Ingresso

L’ordinanza si basa sugli articoli 2a e 3 capoverso 2 della legge federale dell’8 ottobre 19998 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

6 RS 420.123

7 RS 414.20

8 RS 414.51