Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine

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Nel quadro dei progetti di mobilità, gli istituti partecipanti vengono indennizzati per tre diversi tipi di costi. In primo luogo vengono indennizzati i costi per il sostegno organizzativo della mobilità individuale da parte dell’istituto. In secondo luogo quelli per il sostegno di singole persone, ovvero gli importi forfettari pro capite come partecipazione ai costi overhead di un progetto di mobilità. In terzo luogo vengono indennizzati i costi per l’assistenza linguistica o per i partecipanti disabili o con possibilità limitate.

Art. 5 Sussidi per progetti di cooperazione

Nel quadro dei progetti di cooperazione vengono incentivati i partenariati finalizzati allo sviluppo e alla realizzazione di iniziative comuni nonché alla promozione del peer learning e dello scambio di esperienze. Gli istituti svizzeri possono ricevere finanziamenti per la partecipazione ad alleanze della conoscenza e alleanze per le abilità settoriali con l’intento di favorire la cooperazione tra istituti universitari, operatori della formazione (professionale) e mondo del lavoro.

Per quanto concerne i progetti di cooperazione, secondo le direttive attuative del programma vengono sostenute, da un lato, le spese per il personale finalizzate alla gestione e alla realizzazione di progetti e le prestazioni intellettuali e, dall’altro, le spese per incontri di progetto transnazionali, assistenza in caso di esigenze particolari, eventi moltiplicatori e attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione.

Art. 6 Calcolo e procedura

Secondo la decisione relativa al programma Erasmus+9 la CE è incaricata di approvare i piani di lavoro annuali per la realizzazione del programma, i quali specificano le direttive attuative mediante atti d’esecuzione. Tutto ciò è contenuto in un’apposita guida al programma10. I capoversi 1 e 2 stabiliscono che per il calcolo dei sussidi per i progetti di mobilità e cooperazione si applicano, nella misura in cui sono applicabili, le direttive attuative e i criteri di finanziamento menzionati validi per i partner di progetto provenienti dai Paesi partecipanti al programma. In questo modo si intende garantire una congrua ed equa ripartizione dei fondi nei confronti dei partecipanti svizzeri rispetto ai loro partner di progetto.

I capoversi 3-6 definiscono la procedura per la presentazione delle domande e per la concessione dei sussidi.

Secondo il capoverso 7, le misure previste garantiscono un ordine di priorità trasparente per quanto riguarda le attività sostenute dalla SEFRI in caso di budget limitato.

Sezione 2: Misure collaterali

Art. 7 Principio

Il capoverso 1 stabilisce le misure con le quali la Confederazione può contribuire a realizzare obiettivi di mobilità e di collaborazione nello spazio formativo europeo.

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo della SEFRI di garantire l’esecuzione legale delle attività promosse e di presentare il relativo rapporto.

Tali misure sono da adottare a prescindere dall’esistenza di un trattato internazionale per l’associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù in quanto garantiscono il successo dei progetti di mobilità e di cooperazione sostenuti sia in caso di piena associazione sia di partecipazione a singoli progetti.

9 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GU LU 347 del 20.12.2013, p. 50.

10 Erasmus+ Guida al programma, versione 3 (2015): 16.12.2014 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf