Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine

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Il capoverso 2 stabilisce che non hanno diritto ai sussidi le singole persone e le istituzioni e le

organizzazioni i cui compiti e attività non sono orientati primariamente al settore della formazione. In questo modo dovrebbe essere chiaro quali progetti e quali domande non possono essere autorizzati.

Art. 20 Calcolo dei sussidi

I sussidi da assegnare devono essere calcolati in base al principio secondo cui non possono superare il 60 per cento dei costi effettivi necessari. Il valore di riferimento e la formulazione della disposizione si basano sulle indicazioni contenute nell’articolo 64 dell’ordinanza del 19 novembre 2011 sulla formazione professionale (cpv. 1).

I singoli sussidi non possono richiedere più di un quarto dell’importo del credito messo a disposizione ogni anno (cpv. 2).

La SEFRI decide in merito all’assegnazione di sussidi (cpv. 3).

I sussidi possono essere concessi per quattro anni al massimo. Tuttavia, a seconda dei casi, è

possibile rinnovare la domanda alla fine del periodo contrattuale (cpv. 4).

Art. 21 Procedura

Le disposizioni corrispondono a quelle menzionate nell’articolo 47 dell’ordinanza del 29 novembre 201315 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Per garantire la coerenza a livello federale, la presentazione delle domande per i progetti nell’ambito della formazione e della ricerca avviene secondo le stesse modalità.

Art. 22 Concessione di sussidi

Le disposizioni determinanti della legge sui sussidi stabiliscono caso per caso se il sostegno finanziario viene concesso tramite decisioni o nell’ambito di contratti. Inoltre, bisogna considerare se la prestazione da sostenere deve essere fornita una volta o più volte.

Capitolo 5: Casa svizzera nella CIUP

Art. 23 – 26

La Casa svizzera di Parigi (chiamata anche Fondation Suisse) è uno dei 40 edifici della CIUP che costituiscono un complesso abitativo per studenti di vari Paesi situato nella parte sud di Parigi.

La casa costruita da Le Corbusier offre alloggio a 46 inquilini e ha un’enorme importanza sotto il profilo storico-architettonico. Con l’atto di donazione del 10 luglio 1931 la Svizzera ha ceduto l’edificio all’Università di Parigi e da allora versa ogni anno dei contributi federali per l’esercizio e la

manutenzione dell’infrastruttura.

Il principio del contributo federale e la procedura di selezione sono disciplinati dagli articoli 13a-d dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi

dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi. Le relative disposizioni saranno riprese senza modifiche nella presente ordinanza. Unica novità: la Confederazione versa un importo forfettario (art. 24 cpv. 1). Dato che il campo

d’applicazione dell’ordinanza viene ampliato e che anche le attività della Casa svizzera sono da includere nell’ambito della collaborazione internazionale in materia di educazione, in particolare della promozione della mobilità, nel titolo si rinuncia a menzionare la Casa svizzera.

Con l’entrata in vigore della LASU16 le conferenze dei rettori sinora esistenti (CRUS, KFH e COHEP) sono state riunite in un’unica Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. A tal fine è

15 RS 420.11

16 RS 414.20