Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine
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Art. 12 Verifica, valutazione e rapporto
Tutti i rapporti e le decisioni concordati secondo questa base legale contengono le disposizioni relative alla verifica ordinaria dell’utilizzo dei fondi di cui al capoverso 1.
Secondo il Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell’UE per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-202012 è prevista una valutazione periodica dell’efficacia della partecipazione ai programmi. Conformemente al capoverso 2 questo obbligo è valido anche nel caso in cui la Svizzera non si associasse a Erasmus+. Si prevede una valutazione verso la metà dell’attuale programmazione 2014-2020, ovvero nel corso del 2017.
Il capoverso 3 disciplina la presentazione ordinaria del rapporto. Da un lato, occorre presentare periodicamente rapporto al Consiglio federale sull’utilizzo dei fondi. Dall’altro, in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, in qualità di autorità di vigilanza la SEFRI è tenuta a verificare il funzionamento dell’agenzia nazionale e i suoi rapporti annuali e a presentare rapporto alla CE. Mediante il monitoraggio e la verifica dei rapporti, nonché regolari controlli in loco e valutazioni periodiche, si dovrà inoltre analizzare l’efficacia della partecipazione e individuare eventuali margini di miglioramento.
Sezione 3: Agenzia nazionale
Art. 13 Designazione e compiti
La gestione delle attività di cui agli articolo 4 e 5 da parte di un’agenzia nazionale corrisponde alla modalità di attuazione ordinaria nel quadro dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Conformemente all’articolo 2a della legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità, la Confederazione può istituire un’agenzia nazionale incaricata di curare la partecipazione svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. A tal fine la SEFRI designa uno o più enti competenti. Tra il 2011 e il 2013 è stata designata la «Fondazione ch per la collaborazione confederale» come agenzia nazionale per l’attuazione dei programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione». Prima della sospensione dei negoziati per l’adesione a Erasmus+, tale fondazione si è occupata anche di preparare e curare i bandi di concorso 2014 in qualità di agenzia nazionale.
Secondo la lettera a la SEFRI approva le proposte dell’agenzia nazionale, che le sottopone di norma ogni anno per tipologia di sussidio. Qualora l’EU preveda più di un termine per presentare le domande, l’agenzia nazionale può sottoporre le proposte altrettanto di frequente. A seguito della decisione della SEFRI in merito alle singole proposte, l’agenzia nazionale si occupa anche di curare lo svolgimento dei progetti, inclusi la gestione dei rapporti e la vigilanza.
Con l’attuazione delle misure di cui alla lettera a, l’agenzia nazionale può essere incaricata solo in caso di mancata associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Come menzionato nell’articolo 2, in caso di associazione le direttive attuative sono stabilite nell’accordo internazionale. Mediante le misure di cui alla lettera b l’agenzia nazionale può essere incaricata a prescindere dall’esistenza di un trattato internazionale.
Art. 14 Indennità
L’agenzia nazionale funge da sportello unico per la gestione del programma a livello nazionale e può essere indennizzata conformemente al capoverso 1 per i servizi forniti nell’ambito di questo compito. Le sue attività vanno impostate in modo tale che i sussidi a disposizione per i programmi possano essere interamente sfruttati in caso di associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. In questo contesto sono da considerare le percentuali minime di stanziamento dei fondi per ogni ambito formativo conformemente alla decisione relativa al programma Erasmus+13.
12 FF 2013 1763, p. 1779
13 Regolamento che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GU LU 347 del 20.12.2013, pp. 50–