Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 12 pagine
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stata fondata l’associazione «swissuniversities». Gli articoli 25 e 26 sono stati adeguati di
conseguenza.
Viene inoltre precisato che la Commissione di selezione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (art. 25) non è una commissione extraparlamentare ai sensi
dell’articolo 57a capoverso 1 LOGA17 (art. 25 cpv. 5). In questo caso si applica l’articolo 57c
capoverso 1 LOGA, il quale stabilisce che non viene istituita alcuna commissione parlamentare
qualora i compiti possano essere adempiuti più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale.
I compiti della Commissione di selezione possono essere adempiuti dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie poiché dispone delle necessarie competenze accademiche e può essere garantita l’adeguata rappresentanza degli interessi delle scuole universitarie (scuole
universitarie, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche). La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie continuerà a costituire la maggioranza dei membri ed è competente per la loro selezione. Inoltre continuerà a gestire la segreteria della commissione.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 5 dicembre 2003 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi è abrogata.
Ripercussioni finanziarie
La revisione totale dell’ordinanza non prevede nuove fattispecie. I fondi necessari sono stati inseriti nel Messaggio del 22 febbraio 201218 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–2016 e nei relativi decreti federali. In seguito all’abrogazione avvenuta il 1° gennaio 2014 dell’ordinanza del DEFR del 4 luglio 200119 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, gli istituti di studi avanzati, le attività internazionali della Fondazione svizzera degli studi e l’Associazione delle olimpiadi scientifiche svizzere saranno d’ora in poi disciplinati dalla legge federale dell’8 ottobre 199920 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità e dalla presente ordinanza totalmente riveduta. Per quanto concerne la valutazione dei progetti e la portata della partecipazione della Confederazione non vi sono state modifiche.
17 RS 172.010
18FF 2012 2727
19 RS 420.123
20 RS 414.51