Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

Questa disposizione penale viene applicata in caso di comportamento indebito in occasione dei controlli dell’AFC. Per rendere efficace il controllo, l’AFC deve potere punire un comportamento recalcitrante con una multa. Per dare maggior peso, il quadro penale è stato alzato di modo che l’infrazione dal profilo del diritto penale non è considerata un’inosservanza ma una contravvenzione. D’altro canto bisogna evitare che ogni inosservanza di un termine stabilito dall’autorità o di una riscossione sia punibile eo ipso. Per questo motivo l’AFC deve indicare la pena nelle decisioni di particolare importanza. Senza questa indicazione chi non ottempera al provvedimento non è punibile.

Art. 32 Pagamento della multa da parte dell’impresa

Analogamente alla disposizione nella DPA anche nella presente legge la ricerca dispendiosa dell’autore non deve sfociare nella non identificazione di un autore e quindi che non si possa punire nessuna violazione degli obblighi oggettiva. Deve essere pertanto possibile, dopo analisi dell’impiego dei mezzi e della presumibile entità della pena, poter condannare al pagamento della multa l’azienda nella cui attività è stata commessa violazione degli obblighi. In questo caso l’azienda non viene condannata per violazione degli obblighi ma esclusivamente al pagamento della multa. Visti i limiti delle multe di queste disposizioni penali, per questo tipo di conclusione della procedura il limite delle multe deve essere aumentato rispetto a quello previsto nella DPA.

Art. 33 Denuncia spontanea

A seguito dell’applicazione della DPA (cfr. art. 34 LSAI) è applicabile di principio anche la possibilità dell’autodenuncia esente da pena di cui all’articolo 13. Poiché le infrazioni contro la presente legge si distinguono a livello materiale dai reati della DPA, bisogna adeguare le condizioni dell’autodenuncia. Bisogna inoltre chiarire, anche a causa delle particolarità delle violazioni degli obblighi punibili, che nel caso di un’autodenuncia che adempie le condizioni rimangono impuniti non solo l’autore (principale) ma anche i partecipanti (istigatori, complici). Questo adeguamento della disposizione ha la precedenza rispetto all’autodenuncia esente da pena della DPA. L’autodenuncia per un reato commesso per negligenza è esente da pena più volte rispetto al reato intenzionale.

Art. 34 Procedura

La DPA si applica a tutta la procedura poiché si tratta di infrazioni contro il diritto amministrativo della Confederazione. La competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta per questo stesso motivo all’AFC, responsabile dell’applicazione del diritto fiscale e internazionale. I mezzi giuridici contro i provvedimenti d’inchiesta e la decisione penale sono disciplinati nella DPA; questa legge disciplina anche la competenza delle autorità di ricorso.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 35 Competenza di approvazione

Per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con una determinata Giurisdizione partner occorre, oltre alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, all’MCAA e alla LSAI, un’attivazione bilaterale. Questa avviene sotto forma di decreto che seguirà la procedura ordinaria di approvazione e sarà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Il disegno di decreto si occuperà dell’introduzione o meno dello scambio automatico di informazioni con una determinata Giurisdizione. Se necessario conterrà anche accordi internazionali concernenti l’accesso ai mercati per il settore finanziario e la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale.

Il Consiglio federale propone che l’Assemblea federale decida in ultima sede in merito a questi decreti e che non sottostiano al referendum facoltativo, ovvero che abbiano la forma di un decreto federale semplice. Con l’approvazione dell’MCAA e della LSIA, che sottostanno a referendum facoltativo, viene presa la decisione di principio a favore dello scambio automatico di informazioni. I decreti definiscono esclusivamente il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. A titolo di confronto, le circa 50 CDI rivedute per introdurre lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard non sono state oggetto di referendum.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

L’avamprogetto di legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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