Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 6 pagine

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Il capoverso 1 obbliga tutte le persone che intendono allevare a informarsi a sufficienza. Chi pianifica di allevare animali deve prima informarsi sugli eventuali problemi ereditari dei genitori e dei discendenti. Infatti, contrariamente agli errori di detenzione che possono essere corretti in qualsiasi momento, un animale cui è stato inflitto un danno durante il processo di allevamento soffre per tutta la vita. Soprattutto le persone attive al di fuori delle organizzazioni di allevamento conoscono spesso troppo poco le possibili tare ereditarie o le conseguenze sulla salute o il comportamento degli effettivi interessati di forme estreme di determinate caratteristiche (p. es. il pezzato tigrato, molto apprezzato, che può indurre cecità o sordità). L’ordinanza contiene un catalogo di caratteristiche e sintomi ereditari che possono comportare un aggravio medio o grave. Per maggiori informazioni si rimanda alla vasta letteratura specializzata. Chi alleva animali violando le prescrizioni (secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LPAn, chiunque violi le prescrizioni sull’allevamento è punito con una multa fino a 20 000 franchi) non può invocare l’ignoranza delle pertinenti disposizioni.

Il capoverso 2 descrive le misure che le organizzazioni di allevamento devono adottare per farsi un quadro degli aggravi ereditari presenti nella loro razza. Per integrare caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali nella pianificazione dell’allevamento, le organizzazioni necessitano dei dati relativi agli animali del loro allevamento e ai loro discendenti. Tra questi rientrano i risultati di analisi cliniche, di diagnosi per immagini (p. es. radiografie), di analisi di laboratorio e dell’albero genealogico. Siccome gli animali con aggravi medi e gravi possono essere impiegati solamente nel quadro di un programma di allevamento controllato dall’organizzazione di allevamento, la rilevazione sistematica di questi dati è nell’interesse dell’organizzazione di allevamento stessa.

Art. 3 Aggravi lievi

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

L’allevamento di animali con caratteristiche che possono portare a un aggravio lieve per i genitori o i discendenti è permesso. Gli obiettivi di allevamento che possono essere compensati senza compromettere il benessere dell’animale tramite cura, detenzione o alimentazione in base all’articolo 25 capoverso 2 OPAn non comportano normalmente un aggravio. Se la cura non è eseguita correttamente, anche caratteristiche come il pelo troppo lungo possono causare un aggravio lieve. Anche animali con caratteristiche teoricamente suscettibili di causare aggravi da medi fino a gravi nella realtà possono presentare pregiudizi soltanto lievi del loro benessere. È preferibile impiegare questi animali nell’allevamento, se si tratta di ottenere un allevamento di animali sani. Ciò non comporta necessariamente una perdita di identità per una determinata forma selezionata o razza.

Art. 4 Aggravi medi e gravi

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

L’articolo 4 rimanda agli allegati 2 e 3, che elencano le caratteristiche e i sintomi che possono causare aggravi da medi a gravi. Come indicato sopra (cfr. commento all’art. 3) non è escluso che un animale con una caratteristica di questo tipo accusi aggravi soltanto lievi.

Gli elenchi degli allegati non sono esaustivi. Per esempio, non sono riportate le caratteristiche che si manifestano solo raramente o si presentano solo in forme selezionate rare. Inoltre, potrebbero essere individuati nuovi problemi ereditari.