Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 7 Impiego nell’allevamento

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Negli allevamenti permessi di animali della categoria di aggravio 1 (capoverso 1) rientrano, per esempio, varianti della crescita del pelo come il pelo lungo o l’assenza di muta oppure la mancanza di singoli denti. Secondo il capoverso 2, occorre tuttavia informare gli acquirenti dei discendenti sulle necessità specifiche degli animali per quanto concerne cura, detenzione o alimentazione.

L’impiego nell’allevamento di animali con aggravi che rientrano nella categoria 2 o 3 deve avere come scopo la riduzione degli aggravi dell’intera popolazione oppure l’aumento della variabilità genetica (capoverso 3). Molte razze soffrono di un ampio spettro di caratteristiche che ne compromettono il benessere oppure sono portatrici di tali geni. Nel contempo, gli animali di razza risultano spesso da incroci tra consanguinei. Escludendo dagli allevamenti gli animali portatori di tare ereditarie, si ridurrebbe la variabilità genetica e si causerebbero nuovi problemi. I programmi di igiene d’allevamento possono portare a una riduzione degli aggravi nelle forme selezionate colpite già dopo poche generazioni. Pertanto, l’impiego di animali con aggravi deve essere possibile nel quadro di programmi di igiene dell’allevamento. Solamente le organizzazioni di allevamento dispongono di sufficienti dati sulle loro razze o forme selezionate per svolgere programmi di questo tipo.

Grazie al controllo dei programmi e del successo degli allevamenti, a determinate condizioni è possibile impiegare animali con aggravi medi o gravi.

Art. 8 Allevamenti vietati

(art. 25 cpv. 3 OPAn)

Il divieto riguarda le forme selezionate e le popolazioni in cui sono impiegati unicamente animali con aggravi medi o gravi (lettera a) e allevamenti per cui è previsto che i discendenti accuseranno aggravi gravi (lettera b).

È assolutamente vietato l’allevamento di determinate forme selezionate o razze di animali che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 25 capoverso 3 lettera a OPAn. Tali forme di allevamento e razze sono elencate nell’allegato 4 (lettera c). Non è quindi possibile accoppiare tali animali con animali privi di aggravi.

Allegato 1

In generale, una determinata caratteristica può essere attribuita contemporaneamente a diverse forme di aggravio. I criteri riportati nell’allegato 1 servono a valutare l’entità dell’aggravio (o degli aggravi). Tale entità definisce in seguito la categoria dell’aggravio e l’ammissibilità per un impiego nell’allevamento.

I dolori (punto 1) possono causare lesioni (punto 2), per esempio automutilazione. Le lesioni causano spesso dolori (p. es. lesioni alle articolazioni con paralisi dolorose). I dolori cronici portano a sofferenze (punto 3). Anche la paura congenita (punto

4) può portare a sofferenza.

Per raggiungere il livello di un aggravio comparabile a dolore, sofferenza o lesione, gli interventi sull’aspetto fisico (punto 6) o sulle capacità (punto 7) devono essere invasivi. Si parla di un intervento invasivo (e quindi rilevante a livello morale) sull’aspetto fisico quando le modifiche corporee sono permanenti o addirittura irreversibili, come per esempio nel cane nudo. Spesso tali interventi sono accompagnati