Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 5 Valutazione degli aggravi

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Il capoverso 1 obbliga a far valutare gli animali che presentano caratteristiche elencate negli allegati prima di impiegarli nell’allevamento. Se e a quali condizioni è possibile impiegare un animale di questo tipo nell’allevamento dipende infatti dall’aggravio effettivamente diagnosticato e dalla conseguente attribuzione a una delle categorie di aggravio.

Il capoverso 2 distingue le caratteristiche che devono essere valutate unicamente nei genitori (allegato 2) da quelle che comportano anche una prognosi per i discendenti (allegato 3). Per le caratteristiche di cui all’allegato 2 si rinuncia a prendere in considerazione la prognosi per i discendenti. Per la valutazione dell’aggravio è determinante lo stato attuale dell’animale. Alcune caratteristiche possono diventare problematiche solamente nella convivenza con i conspecifici. Un pesce senza i disegni a strisce tipici della specie ha per esempio problemi di comunicazione che ne rendono difficile la vita sociale.

Per le caratteristiche di cui all’allegato 3 occorre prendere in considerazione anche le potenziali conseguenze negative sui discendenti. È infatti possibile che uno dei genitori presenti un aggravio soltanto lieve, ma che i discendenti ne rechino pregiudizi gravi. La cecità e la sordità si manifestano spesso in connessione a determinate colorazioni, per esempio il pezzato tigrato omozigote o l’albinismo. Un becco particolarmente corto non rende difficile soltanto l’assunzione di cibo, ma anche l’allevamento dei piccoli. Dipende dalla categoria di aggravio più elevata di tutte le caratteristiche ereditarie se un animale può essere impiegato per l’allevamento o meno.

Nel capoverso 4 è definita la cerchia di persone autorizzate a effettuare la valutazione degli aggravi di un animale o di una popolazione. Nella maggior parte dei casi, gli aggravi costituiscono problemi di medicina veterinaria. Diverse caratteristiche o sintomi degli allegati 2 e 3 non sono necessariamente ereditari. Per esempio, la cecità può essere la conseguenza di una malattia infettiva oppure essere dovuta alla colorazione prevista come obiettivo di allevamento. In particolare negli allevamenti che puntano a forme estreme di determinate caratteristiche si manifestano limitazioni del comportamento normale non sempre chiaramente riconoscibili come aggravio. Perciò, la valutazione spetta a persone con un diploma universitario e la necessaria esperienza pratica in medicina veterinaria, etologia o genetica. Ciò è opportuno anche perché la valutazione degli aggravi equivale a una perizia nella prospettiva di un determinato animale da allevamento. La valutazione di anomalie comportamentali può essere svolta sia da etologi sia da medici veterinari comportamentalisti (veterinari specializzati).

Art. 6 Categoria di aggravio di una forma selezionata o di una popola-

zione

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Per l’ammissibilità di un impiego nell’allevamento è determinante la categoria di aggravio della popolazione o della forma selezionata (razza, linea genetica, tipo). L’articolo 6 stabilisce come definire la categoria di aggravio in questi casi.