Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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i redditi di partecipazione svizzeri) secondo il principio del debitore. Ciò rende il sistema più complesso di quanto non lo sarebbe nel caso di un cambiamento di sistema integrale (tutte le prestazioni imponibili vengono tassate secondo il principio dell’agente pagatore). Per le ragioni esposte qui di seguito questa eccezione si rivela tuttavia adeguata.
Il Consiglio federale ritiene che, in considerazione dell’aumento dell’attrattiva del mercato dei capitali svizzero, per il momento non sia necessario sottoporre i redditi di partecipazione svizzeri al principio dell’agente pagatore. Nell’ambito dei diritti di partecipazione non vi sono possibilità di sostituzione come nel caso del capitale di terzi e inoltre le imposte alla fonte sui dividendi sono usuali a livello internazionale. Se per i diritti di partecipazione svizzeri si rinunciasse al passaggio al principio dell’agente pagatore, da un lato, le imprese della piazza imprenditoriale non sarebbero gravate di obblighi supplementari connessi al principio dell’agente pagatore (ad es. l’identificazione dei titolari dei diritti di partecipazione). Dall’altro, si può quindi ridurre sensibilmente il rischio finanziario della riforma per il fisco. Mediante accertamenti dell’AFC nel contesto della procedura di rimborso, nell’ambito dei diritti di partecipazione svizzeri è così possibile continuare a impedire elusioni d’imposta e usi abusivi delle convenzioni. A seguito di queste verifiche e di controlli a campione sulle operazioni di massa, ogni anno vengono rifiutati rimborsi per un ammontare di svariati milioni. Può così essere mantenuto invariato il considerevole gettito che genera l’imposta preventiva sui redditi da diritti di partecipazione svizzeri.
Il Consiglio federale ritiene che questi motivi giustifichino il mantenimento del principio del debitore per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri.
3.5.2 Proventi da lotterie
Deve parimenti rimanere invariata la normativa, sancita dalla LIP in vigore, in virtù della quale è dovuta un’imposta preventiva per i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati, se in Svizzera viene organizzata una lotteria o un’operazione affine alle lotterie oppure se vengono pattuite scommesse professionali. Un passaggio al principio dell’agente pagatore non è indicato in questo settore dato che le lotterie non avranno alcuna incidenza sull’obiettivo della riforma, ovvero rafforzare l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera.
Nel diritto vigente, le vincite alle lotterie e alle scommesse sportive sono imponibili, mentre quelle realizzate nelle case da gioco non lo sono. Per eliminare questa disparità di trattamento, l’avamprogetto di legge federale sui giochi in denaro (legge sui giochi in denaro, LGD) prevede d’ora in poi l’esenzione fiscale di tutte le vincite ai giochi in denaro. Questa esenzione si giustifica in particolare con il fatto che il mantenimento dell’imposizione penalizzerebbe fortemente sul piano concorrenziale gli organizzatori svizzeri