Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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sivamente alla distribuzione di profitti in capitale, di proventi derivanti dal possesso fondiario diretto o al rimborso del capitale. In tale contesto occorre rilevare che la tesaurizzazione dei redditi è equivalente alla loro distribuzione.

Nel campo d’applicazione del principio dell’agente pagatore non si verifica alcuna limitazione dell’imponibilità ai redditi da investimenti collettivi di capitale svizzeri. Sono anzi imponibili anche i redditi da investimenti collettivi esteri, purché il relativo reddito venga incassato da un agente pagatore in Svizzera o riversato a un avente economicamente diritto domiciliato in Svizzera. Di conseguenza, si applica per analogia lo stesso disciplinamento previsto per l’imposta sul reddito.

Oltre ai redditi imponibili versati dall’investimento collettivo di capitale alla scadenza ordinaria della cedola o al momento del reinvestimento, nel caso di un trasferimento delle quote di un investimento collettivo di capitale, nel sistema dell’agente pagatore all’imposta preventiva soggiacciono d’ora in avanti anche i redditi maturati da allora. Dato che l’imposta preventiva è concepita come un’imposta con funzione di garanzia per le imposte dirette, anche ai fini dell’imposta sul reddito i redditi maturati devono d’ora in poi essere considerati un reddito imponibile della sostanza (e non più come oggi un profitto di capitale esente da imposte). Assoggettando i redditi maturati sia all’imposta preventiva sia all’imposta sul reddito viene dato seguito al mandato costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica (cfr. art. 127 cpv. 2 Cost.).

Occorre poi prestare attenzione al fatto che il principio del debitore si applica, come sinora, ai redditi imponibili da diritti di partecipazione svizzeri di cui al numero 3.5.1, incassati dall’investimento collettivo di capitale e in seguito distribuiti ai portatori delle quote o tesaurizzati in loro favore.

Nel rapporto tra investimenti diretti e investimenti indiretti, il dualismo tra principio dell’agente pagatore e principio del debitore non deve determinare una disparità di trattamento tra le due forme d’investimento. Di conseguenza, la riscossione dell’imposta va configurata in modo tale che la detenzione diretta di un diritto di partecipazione svizzero comporti le stesse conseguenze fiscali della detenzione indiretta per il tramite di un investimento collettivo di capitale. Le ripercussioni concrete vengono esposte in dettaglio al numero 3.6.3.

3.6.3 Riscossione dell’imposta nel caso di investimenti collettivi di capitale

Per i redditi che vengono versati da investimenti collettivi di capitale svizzeri, si applica:

 il principio dell’agente pagatore per i redditi imponibili derivanti

da obbligazioni e titoli del mercato monetario, nonché da diritti di

partecipazione esteri;