Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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il principio del debitore per i redditi imponibili derivanti da diritti di partecipazione svizzeri. L’investimento collettivo di capitale deve distribuire tali redditi mediante cedola separata o tesaurizzarli su un conto separato.
Per i redditi che vengono versati in favore di un investimento collettivo di capitale svizzero, vale quanto segue:
Accrediti di redditi
da obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri hanno luogo al lordo, ossia senza deduzione dell’imposta preventiva;
da diritti di partecipazione svizzeri hanno luogo al netto dopo la deduzione dell’imposta preventiva secondo il principio del debitore. Se le condizioni sono soddisfatte, l’investimento collettivo di capitale ha diritto al rimborso;
da obbligazioni e titoli del mercato monetario esteri hanno luogo al lordo, eventualmente con trattenuta dell’imposta alla fonte estera; da diritti di partecipazione esteri hanno luogo al lordo, eventualmente con trattenuta dell’imposta alla fonte estera.
Il grafico seguente illustra in modo schematico questi principi fiscali:
Per i redditi che vengono versati in favore di un investimento collettivo di capitale estero, vale quanto segue:
Accrediti di redditi
da obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri hanno luogo al lordo;