Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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 da diritti di partecipazione svizzeri hanno luogo al netto dopo la

deduzione dell’imposta preventiva secondo il principio del debito-

re;

 da obbligazioni e titoli del mercato monetario, nonché da diritti di

partecipazione esteri hanno luogo, sostanzialmente, al lordo (ope-

razioni che si svolgono prettamente all’estero).

Il grafico seguente illustra in modo schematico questi principi fiscali:

3.7 Prodotti strutturati

Nel sistema attuale non esiste una base legale specifica per l’imposizione dei proventi da prodotti strutturati4. L’imposizione poggia sul fatto di attribuire i redditi derivanti da un prodotto strutturato alle singole categorie di redditi (da un lato, diritti di partecipazione, obbligazioni, titoli del mercato monetario o investimenti collettivi di capitale e, dall’altro, per il settore privato, profitti di capitale esenti da imposte).

Con la proposta introduzione di una propria definizione dei proventi imponibili da prodotti strutturati si intende disciplinare a livello di legge le basi legali per l’imposizione di tali proventi, ciò che non da ultimo è indicato dal punto di vista del principio della legalità nell’ambito della legislazione tributaria. Ai fini dell’imposta preventiva, secondo il principio dell’agente pagatore come secondo la prassi vigente, il prodotto strutturato verrebbe trattato in modo trasparente e così suddiviso nelle singole categorie di redditi. Ciò corrisponde, in linea di massima, al trattamento fiscale proposto per gli investimenti collettivi di capitale.

4 Riguardo ai prodotti strutturati cfr. anche l’articolo 5 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31); riguardo alla loro definizione vedi n. 3.7.1.